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14.2024.47 • TRAC TI 14.2024.47 Generato dall'IA

Tax Authorities v. Debtor: Definitive Titles for Tax Enforcement

Numero d'incarto 14.2024.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed appeals by the federal and cantonal tax authorities challenging a lower court's partial definitive rejection of a debtor's objection to enforcement actions concerning 2016 income taxes. The appellate court agreed with the appellants that the officially issued tax assessment decisions (which were final) constituted definitive titles for the principal tax amounts, and further reasoned that the execution office's statements of costs appended to the enforcement requests also qualified as definitive titles for those specific costs, contrary to the lower court's provisional rejection. Additionally, the court found that the documentation provided by the authorities was sufficient to grant definitive rejection for accrued default interest on the principal tax amounts, leading to the full acceptance of the appeals and the definitive rejection of the opposition for the entire amounts claimed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Spese esecutive indicate nell’attestato di carenza di beni. Interessi di ritardo

Parole chiave

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interessi di mora esecuzione della tassazione fiscale imposta sul reddito tassazione delle spese esecuzione per crediti fiscali autorizzazione a procedere in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 125 lett. c CPC

Used to justify joining the two procedures for procedural economy.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the legal remedy allowing appeal to the Court of Appeal (CEF) against the first instance decision.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited as the provision conferring jurisdiction on the Court of Appeal (CEF) to hear the appeal.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited to characterize the lower court decisions as final and unappealable, thus justifying the use of the appeal remedy.

art. 251 lett. a CPC

Cited to establish that the decisions were made under summary procedure.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to define the appeal deadline.

art. 63 LEF

Cited concerning the prorogation of the appeal deadline due to judicial holidays.

art. 145 cpv. 4 CPC

Cited in reference to the prorogation of the appeal deadline due to judicial holidays.

art. 56 n. 2 LEF

Cited regarding the calculation of judicial holidays affecting the appeal deadline.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited regarding the principle of reviewing the case based on the lower court's file.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited regarding the limitation of review to reasoned complaints.

art. 320 CPC

Cited to define the grounds for complaint in the appeal (erroneous application of law or clearly wrong finding of facts).

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited to state that new conclusions, factual allegations, and evidence are inadmissible in the appeal.

art. 80 LEF

Substantive basis for the final rejection of the opposition when the claim is based on an enforceable judicial decision or equivalent title.

art. 81 LEF

Cited as the provision listing the exceptions the debtor can prove to prevent the definitive rejection of the opposition.

art. 84 cpv. 2 LEF

Cited regarding the immediate granting of enforceability when no liberatory exceptions are proven.

art. 165 cpv. 3 LIFD

Cited as the basis for equating final tax assessment decisions with enforceable judicial decisions for definitive rejection of opposition.

art. 244 cpv. 3 LT

Cited as the basis for equating final tax assessment decisions with enforceable judicial decisions for definitive rejection of opposition.

art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

Cited to establish that enforceable Swiss administrative decisions are equivalent to judicial decisions for definitive rejection of opposition.

art. 85 cpv. 1 CO

Cited as the legal basis for considering certain interest claims extinguished by previous collections.

art. 164 LIFD

Cited to establish the rules for calculating default interest on federal direct tax.

art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza [RS 642.124]

Cited regarding the interest rate for default interest on federal direct tax.

art. 3 dell’ordinanza

Cited regarding the persistence of the applicable interest rate until the closure of enforcement proceedings.

art. 149 cpv. 4 LEF

Cited regarding the cessation of default interest calculation upon issuance of the first certificate of bad debt (ACB).

art. 242 cpv. 1 LT

Cited to establish the deadline for paying cantonal tax.

art. 243 cpv. 1 LT

Cited to establish the imposition of default interest on cantonal tax.

art. 240 LT

Cited regarding the fixed deadlines for instalment payments of cantonal tax.

art. 1 cpv. 3 DE

Cited regarding the variable deadline for the balance instalment of cantonal tax.

art. 6 cpv. 1 DE

Cited regarding when default interest accrues for cantonal tax.

art. 9 cpv. 2 DE

Cited regarding the persistence of the applicable interest rate until the closure of enforcement proceedings for cantonal tax.

art. 241 cpv. 3-5 LT

Cited regarding the procedure for the final tax assessment notice (conguaglio) for cantonal tax.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for awarding court costs based on the outcome of the judgment.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited as the basis for not awarding attorney fees because the claiming parties did not request a reasoned award.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited as the provision allowing appeal to the Federal Supreme Court in civil matters.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to define the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited as the condition requiring the dispute to concern a matter of fundamental legal importance for a substantive appeal to the Federal Supreme Court.

art. 116 LTF

Cited as the basis for subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court if the substantive appeal condition is not met.

art. 113 LTF

Cited regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

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Testo completo

Incarti n. 14.2024.47 14.2024.48 · Lugano 7 agosto 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2024.165 e SO.2024.167 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 14 e

15 febbraio 2024 rispettivamente dalla

Confederazione Svizzera, Berna e Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sui reclami del 27 marzo 2024 presentati dalla Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino contro le decisioni emesse il 20 marzo 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 27 ottobre 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno escusso CO 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 8'001.10 e fr. 16'773.–, indicando quali cause dei crediti nel primo caso *“Imposta federale diretta (IFD) 2016 come ACB del 03.10.2023 n. emesso dall’ue di locarno < Imposta (IFD) 2016 (Acconti dedotti – 191.30)”* e nel secondo *“Imposta cantonale (IC) 2016 come ACB del 03-10-2023* *n. emesso dall’ue di locarno< Imposta (IC) 2016 (Acconti dedotti -398.90)”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 14 e 15 febbraio 2024 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nei termini impartitigli per presentare osservazioni, in entrambe le cause CO 1 è rimasto silente.

C. Statuendo con decisioni separate del 20 marzo 2024, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza della Confederazione Svizzera e ha rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 7'533.60 e in via provvisoria per fr. 110.50 (anziché per fr. 8'001.10 in via definitiva), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante; ha pure parzialmente accolto l’istanza dello Stato del Cantone Ticino e rigettato l’oppo­sizione in via definitiva per fr. 16'105.70 e in via provvisoria per fr. 165.75 (anziché per fr. 16'773.– in via definitiva), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 350.– e un’inden­­nità di fr. 30.– a favore dell’istante.

D. Contro le sentenze appena citate la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino sono insorti a questa Camera con due distinti reclami del 27 marzo 2024 per ottenere l’accoglimento integrale delle istanze, protestate spese e ripetibili. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni ai recla­mi.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur man-tenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta sia alla Confederazione Svizzera sia allo Stato del Cantone Ticino al più presto il 21 marzo 2024, i termini d’impugnazione sono scaduti durante le ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e sono stati prorogati per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art.

145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 10 aprile. Presentati (al più tardi) il 28 marzo 2024, i reclami sono dunque senz’altro tempestivi.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Urkundenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha constatato, per quanto attiene alla Confederazione Svizzera, che la decisione di tassazione del 6 settembre 2017, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 7'533.60 e l’attestato di carenza di beni (ACB) del 3 ottobre 2023 un titolo di rigetto provvisorio per fr. 110.50, mentre per quanto attiene allo Stato del Cantone Ticino ha appurato che la decisione di tassazione del 6 settembre 2017, passata in giudicato, costituisce un titolo di rigetto definitivo per fr. 16'105.70 e – per quanto è dato di capire – l’ACB del 3 ottobre 2023 un titolo di rigetto provvisorio per fr. 165.75.

4. Nei rispettivi reclami la RE 1 e lo Stato del Cantone Ticino rimproverano al primo giudice di non aver esteso il rigetto dell’opposizione agl’interessi di mora, malgrado avessero prodotto la documentazione necessaria alla loro quantificazione, e di aver rigettato l’opposizione per le spese accertate negli ACB solo in via provvisoria anziché definitiva.

5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad

art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1 Nel caso specifico, è pacifico che le due decisioni di tassazione agli atti (doc. B) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai timbri apposti sugli atti in questione, che i reclamanti non contestano) e valgono pertanto titoli di rigetto definitivo per l’imposta federale diretta del 2016, di fr. 7'533.60, e per l’imposta cantonale del 2016, di fr. 16'105.70, come stabilito dal Pretore.

5.2 Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono che le opposizioni alle spese accertate negli ACB del 3 ottobre 2023 acclusi alle istanze (doc. C), pari a fr. 110.50 per la Confederazione Svizzera e a fr. 165.75 per lo Stato del Cantone Ticino, siano rigettate in via definitiva anziché provvisoria. Come da essi rilevato, questa Camera, ma anche il Tribunale federale (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3), ha già avuto modo di ricordare che l’ACB, benché non rappresenti un ti­tolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dal­l’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenze della CEF 14.2022.62 del 25 ottobre 2022, RtiD 2023 I 658 n. 36c, consid. 5.1 e 5.4, e 14.2021.13-15 del 9 agosto 2021 consid. 5.2.1 con rinvii). Ciò vale anche ovviamente per le spese esecutive menzionate nei precedenti ACB e incluse nei conteggi prodotti con le istanze. Al riguardo i reclami meritano senz’altro accoglimento.

5.3 Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gl’interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n.

49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione fiscale, tuttavia, la questione degli interessi di ritardo è disciplinata in modo specifico dalla relativa legislazione speciale. Come evidenziato dai reclamanti, il rigetto può quindi essere accordato per gl’interessi di mora qualora sia stata prodotta la

documentazione che permette di determinare come gli stessi sono stati calcolati, fermo restando che i crediti sui quali

maturano devono essere oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione regolarmente prodotto dall’istante (sentenza della CEF 14.2022.18 dell’11 luglio 2022, RtiD 2023 I 655 n. 35c, consid. 5.3.2 e i rinvii).

5.3.1 Così gli interessi di ritardo sull’imposta federale diretta decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto trenta giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 dell’ordinanza). La decisione di tassazione (definitiva) vale titolo di rigetto definitivo per gl’interessi di ritardo maturati dalla notifica del conteggio definitivo, ma non per quelli maturati tra la notifica del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del conteggio definitivo, per i quali l’autorità fiscale deve produrre anche il conguaglio (o conteggio definitivo) (sentenza della CEF 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 667 n. 39c, consid. 5.2.3).

5.3.1.1 Per quanto riguarda l’imposta federale diretta del 2016, nel caso concreto figura agli atti il conteggio (doc. H) relativo al calcolo degli interessi di ritardo del 3% (secondo l’allegato all’apposita ordinan­za per gli anni dal 2016 al 2018) dal 31 marzo 2017 (anno successivo a quello fiscale del 2016) fino al 5 novembre 2019 (data di rilascio del primo ACB [doc. F]) per un totale di fr. 526.25, che corrisponde alla somma degli interessi di fr. 335.40 fino al primo precetto esecutivo del 19 maggio 2018 (n. 2582780) e di fr. 190.85 da quella data fino all’emissione del primo ACB (doc. F), che ha posto fine al decorso degli interessi di mora (art. 149 cpv. 4 LEF).

5.3.1.2 Il conteggio comprende però anche gl’interessi sull’imposta provvisoria di fr. 4'099.– dal 31 marzo al

31 ottobre 2017 (data del conguaglio), di fr. 71.75, per i quali manca un

titolo di rigetto, l’istante non avendo prodotto il conguaglio (o conteggio definitivo). Sennonché essi sono da considerare estinti

dai ricavi ottenuti nelle quattro precedenti esecuzioni, di fr. 627.55 (v. i primi due e l’ultimo ACB, doc. C, D e F), in virtù dell’art. 85 cpv. 1 CO

(sentenza della CEF 14.2022.95 del 18 gennaio 2023 consid. 5). Ne segue che il reclamo della Confederazione Svizzera va accolto anche sulla que­stione degl’interessi di ritardo.

5.3.2 L’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura di esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT). Se intende ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione anche per gli interessi di mora maturati sulle imposte tra la notifica del conteggio provvisorio (o richiesta d’acconto) e quella del conteggio definitivo, l’autorità fiscale deve produrre il conguaglio (o conteggio definitivo) (citata 14.2022.18, consid. 5.3.4).

5.3.2.1 Per quanto concerne l’imposta cantonale del 2016 nel caso concreto figura agli atti il conteggio (doc. H) degli interessi di ritardo del 2.5% (giusta l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2016 al 2018) sul capitale di fr. 16'105.70, che decorrono per le tre rate d’acconto di fr. 3'601.– ciascuna dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2016, ossia dal primo giorno (computato) del mese che segue la relativa scadenza fissa del 1° maggio, 1° luglio o 1° settembre, oltre agli interessi sempre del 2.5% sul conguaglio di fr. 5'302.70 dal 31 ottobre 2017, ossia dopo la data d’intimazione del 30 settembre 2017 (doc. G). Il totale di fr. 1'147.30 (doc. H) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 807.25 fino al primo precetto esecutivo del 19 maggio 2018 e di fr. 340.05 da quella data fino all’emissione del primo ACB.

5.3.2.2 Il conteggio comprende però anche gl’interessi

sulle tre rate del­l’imposta provvisoria (di fr. 3'601.– ognuna) dal 31 maggio 2016 al 31 ottobre 2017 (data del

conguaglio), di fr. 337.55, per i quali manca però un titolo di rigetto, l’istante non avendo prodotto il conguaglio (o conteggio definitivo). Sennonché essi sono da considerare estinti dai ricavi ottenuti nelle quattro precedenti esecuzioni, di fr. 1'322.25 (v. i primi due e l’ultimo ACB, doc. C, D e F), in virtù dell’art. 85 cpv. 1 CO (v. sopra consid. 5.3.1.2). Ne segue che il reclamo dello Stato del Cantone Ticino va accolto anche sulla questione degl’interessi di ritardo.

6. In definitiva i reclami meritano pieno accoglimento e le decisioni impugnate vanno riformate nel senso della concessione del rigetto definitivo delle opposizioni per le somme poste in esecuzione.

7. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del con­venuto (art. 106 cpv. 1 CPC), ma viste le sue condizioni economiche verosimilmente difficili e il fatto ch’egli non è intervenuto nella causa né in prima né in seconda sede, tanto vale prescindere

– eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico.

Non si pone invece problema d’indennità, gli enti reclamanti non avendone fatto domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Le spese processuali e le indennità di prima sede non sono contestate e rimangono quindi invariate.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 578.– (8'001.10 ./. 7'533.60 + 110.50) nella causa 14.2024.47, rispettivamente di fr. 833.05 (16'773 ./. 16'105.70 + 165.75) nella causa 14.2024.48, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le cause 14.2024.47 (SO.2024.165) e 14.2024.48 (SO.2024.167) sono congiunte.

2. Il reclamo della Confederazione Svizzera (14.2024.47) è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2024.165) è così riformato:

*“L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva”.*

3. Il reclamo dello Stato del Cantone Ticino (14.2024.48) è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata (inc. SO.2024.167) è così riformato:

*“L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva”.*

4. Non si riscuotono spese processuali.

5. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).