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14.2024.38 • TRAC TI 14.2024.38 Generato dall'IA

Individual Enterprise Bankruptcy Appeal Dismissed for Incomplete Debt Settlement Proof

Numero d'incarto 14.2024.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A request for bankruptcy against an individual enterprise, initiated due to unpaid debts arising from two enforcement proceedings, was granted by the lower court. The debtor filed an appeal, claiming to have settled the debt, but failed to provide documentary proof that both outstanding debts, including interests and costs, were settled by the deadline for appeal, even though payment for one execution was confirmed and payment for the second was made after the appeal period expired. The appellate court dismissed the appeal because, under the relevant statute, cancellation of bankruptcy requires proof of debt extinguishment by the appeal deadline to render solvency plausible, and since only one debt was proven settled within the prescribed time, the necessary condition for annulment was not met.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Estinzione dopo la pronuncia di ambedue due i crediti fatti valere dall’istante con due istanze separate congiunte, ma il secondo dopo la scadenza del termine di reclamo

Parole chiave

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credito nel fallimento domanda d'esecuzione prova della solvibilità gestione del sinistro pagamento di interessi procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 (n. 1) LEF

The appeal was rejected because the first condition for annulling the bankruptcy declaration, concerning the extinction of the debt by the deadline, was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article regulates the imposition of legal costs on the unsuccessful party.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2024.38 · Lugano 29 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2024.49/50 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 10 gennaio 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1 (titolare dell’impresa individuale __________ )

giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 10 gennaio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pre­tura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'279.75, rispettivamente fr. 1'858.30, oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 22 febbraio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 23 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 27 febbraio 2024 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

4 marzo 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impu­­gnazione è scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato già il

29 febbraio 2024 (data dell’autoa­­desivo postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

sem­plici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di pagamento della Banca __________ relativa al versamento di fr. 3'760.95 a favore dell’Ufficio d’esecuzione. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che ciò è bastato a estinguere l’esecuzione (n. __________) cui si riferisce la prima istanza. Non ha invece dimostrato di aver estinto la seconda esecuzione (n. __________) entro la scadenza del termine di reclamo, l’11 marzo 2024 (sopra consid. 1), nemmeno dopo che tale mancanza le fosse stata segnalata nell’ordinanza del 4 marzo 2024 relativa alla domanda di effetto sospensivo. Siccome il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 (n. 1) LEF non è adempiuto, il reclamo va respinto.

2.3 La Camera ha accertato, sempre d’ufficio, che la reclamante ha pagato la seconda esecuzione, così come tutte le altre ancora in corso nei suoi confronti, il 21 marzo 2024. Siccome il pagamento è avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo (l’11 marzo), la Camera non può purtroppo tenerne conto (DTF

136 III 295 consid. 3.2), come già risultava dall’ordinanza del

4 marzo 2024. Se nessun altro creditore insinuerà pretese nel fallimento o se la reclamante riuscirà a estinguere anche eventuali altre pretese insinuate nel fallimento o a ottenerne il ritiro, potrà sempre chiedere la revoca del fallimento (art. 195 LEF).

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).