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14.2024.37 • TRAC TI 14.2024.37 Generato dall'IA

Appeal of Rejection of Pre-Judgment Asset Seizure for Lack of Evidentiary Support

Numero d'incarto 14.2024.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The claimant appealed a lower court's decision that rejected its request for a pre-judgment seizure of the defendant's bank assets based on an alleged contractual breach, claiming the debtor resided abroad and the credit had a sufficient link to the jurisdiction. The appellate court upheld the rejection, reasoning that while the initial seizure procedure is unilateral to preserve surprise, the claimant failed to meet the burden of proof under the relevant statute by not providing objective evidence, such as bank statements or invoices, to make the existence and location of the debtor's assets in Switzerland plausible, thereby preventing an unsupported "fishing expedition."

Regesto Legislator

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Art. 272 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 278 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Appeal of Rejection of Pre-Judgment Asset Seizure for Lack of Evidentiary Support: The appellate court upheld the rejection, reasoning that while the initial seizure procedure is unilateral to preserve surprise, the claimant failed to meet the burden of proof under the relevant statute by not providing objective evidence, such as bank statements or invoices, to make the existence and location of the debtor's assets in Switzerland plausible, thereby preventing an unsupported "fishing expedition."

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova onere della prova incompetenza per materia prova insufficiente dell'aggravamento clinico sostanza petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF

The rejection of the appeal was based on the failure to satisfy the third requirement for a precautionary attachment, namely the verisimilitude of the debtor's assets in Switzerland.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to determine that court costs follow the event of the case (the losing party pays).

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF to set the amount of the judgment fee.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 48 OTLEF to set the amount of the judgment fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.37 · Lugano 24 giugno 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 febbraio 2024 dalla

RE 1, __________ (rappresentata dal socio e gerente RA 1, __________) contro

CO 1, IT – __________

giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 13 febbraio 2024 diretta contro CO 1 la RE 1 ha chiesto

alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il sequestro di *“tutti gli averi bancari di proprietà della

convenuta presso la banca PI 1, __________, ovunque essi siano e quindi non solo e limitatamente alla sede di __________ ma anche in tutte le filiali e stabilimenti in Svizzera, segnatamente la relazione bancaria IBAN: __________,

intestata* [alla debitrice]*fino a concorrenza dell’importo di FR. 297'391.79”*. L’istan­­te ha indicato quale titolo di credito un *“risarcimento danni per inadempienza

contrattuale”* e quale causa del sequestro la dimora all’estero del debitore unita al sufficiente legame tra il credito e la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

B. Statuendo con decisione 13 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–.

C. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

29 febbraio 2024, chiedendo­ne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza di sequestro. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.

272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenze della CEF 14.2020.137 del 18 novembre 2020, consid. 1, e 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art.

278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (citata 14.2020.137 consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunta in RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato alla convenuta.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III

176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

In quanto nuova, la schermata di una conversazione WhatsApp acclusa al reclamo è pertanto inammissibile.

2. In virtù dell’art.

272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

Ciò vale

anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; citata 14.2020.137 consid. 2, e sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro poiché ha giudicato inadempiuto sia il presupposto della (verosimile) esistenza di un credito nei confronti del debitore, sia quello della (verosimile) esistenza di suoi beni in Svizzera. A proposito di quest’ultimo, ha infatti rilevato che la RE

1 aveva sì menzionato l’esistenza di un conto bancario intestato alla CO 1 presso PI 1, ma senza produrne un riscontro oggettivo.

4. Circa il (secondo) presupposto testé menzionato, nel reclamo la RE 1 ritiene incomprensibile *“come il Pretore possa mettere in dubbio l’esistenza del conto* […]*, questo era espressa-mente utilizzato per i pagamenti delle fatture* […]*. Il fatto di indicare in maniera

precisa il numero di conto corrente non può certo essere ritenuto non sufficiente a corroborare l’esistenza dello

stesso”*. Chie­de pertanto l’annullamento della decisione impugnata e l’accogli­mento dell’istanza di sequestro.

4.1 Sennonché, così facendo, la reclamante dimentica che l’esistenza dei tre presupposti del sequestro – tra cui quello dell’esistenza in Svizzera di beni del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 3 LEF) – dev’es­sere resa (almeno) *verosimile* dal creditore che intende ottenere il provvedimento supercautelare (art. 272 cpv. 1 LEF) mediante la produzione d’indizi oggettivi, di norma documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639), sufficienti a costituire un “inizio

di prova” (sopra consid. 2). Non gli basta dunque limitarsi a *“indicare in maniera precisa”* uno o più beni del debitore, poiché con l’esigenza di rendere

verosimile l’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare il legislatore ha voluto ostacolare *“gli infondati sequestri generici e investigativi”* (FF 1991 I 119 ad 208.2), ovvero l’uso dell’istituto del sequestro per pescare alla cie­ca

informazioni su ipotetici beni del debitore di cui il creditore non ha già conoscenza (una sorta di *fishing expedition*). Per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti *"Sucharreste"*) di conti bancari, la giurisprudenza esige quindi dal sequestrante che renda verosimile,

mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (sentenza del­la CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7 con rinvii).

4.2 Nella fattispecie la reclamante avrebbe quindi dovuto produrre, già in prima sede – ad esempio – un estratto del proprio conto (o di un terzo) indicante

un bonifico eseguito dalla CO 1 con l’asserita relazione bancaria presso PI 1 per pagare fatture a suo carico oppure una fattura emessa dalla CO 1

con l’indicazione del conto sul quale pagarla. Siccome la reclamante non ha prodotto alcun documento al riguardo, la decisione impugnata risulta corretta laddove il Pretore ha ritenuto inadempiuto il terzo presupposto necessario all’ammissione dell’istanza di sequestro (art.

272 cpv. 1 n. 3 LEF). Il reclamo va di conseguenza respinto senza necessità di esaminare la censura concernente il primo presupposto (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Ciò non impedisce alla RE 1 di presentare, se del caso, una nuova istanza di sequestro corredata con i documenti idonei a rendere verosimili i tre presupposti dell’art. 272 LEF.

5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

6. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 297'391.79, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi

tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni da sequestrare, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

7. Per garantire l’effetto sorpresa, la presente decisione non viene notificata alla controparte.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione alla RE 1, c/o __________, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).