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14.2024.30 • TRAC TI 14.2024.30 Generato dall'IA

Debtor Appeals Bankruptcy Declaration Based on Proof of Payment

Numero d'incarto 14.2024.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's request based on an unpaid debt of approximately 1,444.40 currency units. The debtor appealed this decision, claiming the debt had been settled and submitting proof of payment, which satisfied the requirement under the relevant law for extinguishing the execution. The appellate court, finding that the debtor had both paid the debt in full, thereby meeting one condition for annulment, and presented sufficient objective evidence (lack of other executions) demonstrating the verisimilitude of their solvency, accepted the appeal and overturned the bankruptcy declaration, although costs were imposed on the debtor for necessitating the proceedings due to the late payment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Riduzione della tassa di giustizia di primo grado e restituzione dell’eccedenza all’istante

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento assemblea dei creditori prova della solvibilità spese di mora procedura di annullamento riconoscimento di debito astratto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the main legal ground used to justify the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision justifies placing the costs of the proceedings on the appellant (RE 1) due to the late payment that necessitated the legal procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the judicial fee imposed on RE 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with art. 52 lett. a OTLEF for calculating the judicial fee imposed on RE 1.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2024.30 · Lugano 8 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.423 (fallimento) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 14 dicembre 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Faido dell’Uf­­ficio d’esecuzione, il 14 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento di RE

1 per il mancato pagamento di fr. 1'444.40.

B. Nel termine impartito, la convenuta non ha presentato osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 15 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

19 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 febbraio 2024, il termine d’impu­gnazione è scaduto venerdì 16 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un’attestazione della PostFinance relativa al versamento alla sede dell’Ufficio d’esecu­zione di fr. 1'451.60, che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere sufficienti a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 16 febbraio 2024) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti non risultava (più) alcuna esecuzione né attestato di carenza di beni.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado va ridotta da fr. 250.– a 100.–, ossia all’importo indicato nell’ordinanza del 28 dicembre 2023 di assegnazione del termine per presentare osservazioni al reclamo, tenuto conto del fatto che il Pretore non ha tenuto l’udienza

imperativamente prescritta dall’art. 168 LEF (cfr. sentenza della CEF 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2). La tassa di fr. 100.– verrà riversata all’istante

prelevandola sull’anticipo versato in questa sede, come l’eccedenza di fr. 150.– anticipata dalla stessa.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di Leventina nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. È ordinato alla Pretura del Distretto di Leventina di restituire alla CO 1 l’eccedenza di fr. 150.– anticipata dalla stes­sa.

IV. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Faido; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).