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14.2024.23 • TRAC TI 14.2024.23 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Declaration Upon Debt Settlement Despite Other Executions

Numero d'incarto 14.2024.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, leading the lower court to declare bankruptcy after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, claiming to have since settled the debt and providing documentation showing the original debt was paid shortly after the bankruptcy declaration; the appellate court agreed that the debt in question was extinguished, satisfying the first requirement for annulment under the relevant statute. Although the debtor still faced numerous other outstanding executions totaling over CHF 70,000, the court found that the debtor had resolved the most critical cases (those at the warning stage for bankruptcy) and that, given the personal guarantees offered by management, the debtor's solvency was sufficiently plausible to warrant annulling the bankruptcy declaration, while cautioning the debtor about future non-compliance.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Annulment of Bankruptcy Declaration Upon Debt Settlement Despite Other Executions: The debtor appealed, claiming to have since settled the debt and providing documentation showing the original debt was paid shortly after the bankruptcy declaration; the appellate court agreed that the debt in question was extinguished, satisfying the first requirement for annulment under the relevant statute. Although the debtor still faced numerous other outstanding executions totaling over CHF 70,000, the court found that the debtor had resolved the most critical cases (those at the warning stage for bankruptcy) and that, given the personal guarantees offered by management, the debtor's solvency was sufficiently plausible to warrant annulling the bankruptcy declaration, while cautioning the debtor about future non-compliance.

Parole chiave

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quietanza di saldo debito procedura di fallimento annullamento del contratto debito insoddisfatto annullamento della dichiarazione di fallimento danno ai creditori Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision outlines the conditions under which the higher judicial authority can annul a declaration of bankruptcy, which was the primary decision in favor of the appellant.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited to justify placing the judicial costs on the appellant due to the late payment that necessitated the legal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.23 · Lugano 13 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.3 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 8 dicembre 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 dicembre 2023 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'739.40.

B. All’udienza di discussione del 29 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 12 febbraio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il 19 febbraio 2024 la reclamante ha inoltrato un atto integrativo. Entro il termine assegnatole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 9 febbraio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 1° febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 3'259.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di esame della richiesta di effetto sospensivo che la reclamante risultava gravata di ben 26 esecuzioni per oltre fr. 110'000.– complessivi, di cui cinque giunte allo stadio della comminatoria di fallimen­to per quasi fr. 8'000.– in tutto. Essa ha però dimostrato, con l’atto integrativo presentato il 19 febbraio 2024 l’ultimo giorno del termine d’impugnazione, di aver pagato tutte e cinque le esecuzioni con comminatoria di fallimento, oltre a due altre. Attualmente, nei suoi confronti sono pendenti ancora 14 esecuzioni per un po’ più di fr. 70'000.– complessivi, ma non risultano tuttora attestati di carenza di beni a suo carico.

2.3.1 Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve, anche perché il socio gerente __________ e il figlio __________, presidente della gerenza, si sono impegnati personalmente a garantire i debiti della società, ancorché in modo generico (doc. H e I acclusi al reclamo). Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

2.3.2 La reclamante è però resa attenta all’esigenza di procedere seriamente al risanamento della sua situazione debitoria, anche perché nel frattempo un’esecuzione è giunta allo stadio della comminatoria di fallimento e un’altra all’emissione dell’avviso di pignoramento. Nel caso in cui dovesse fallire un’altra volta nei prossimi tempi, in un’eventuale procedura di ricorso la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 29 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Acquarossa; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).