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14.2024.22 • TRAC TI 14.2024.22 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld Due to Inability to Prove Solvency

Numero d'incarto 14.2024.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully sought the bankruptcy of a business owner for an unpaid debt, and the lower court declared the bankruptcy after the owner failed to appear at the hearing. The owner appealed, asserting the debt had subsequently been settled, which satisfied the documentary requirement for payment under the relevant statute, but the appellate court rejected the appeal and upheld the bankruptcy because the appellant failed to demonstrate verisimilitude of solvency, citing overwhelming evidence of numerous pending enforcement procedures and prior certificates of deficit for substantial amounts, confirming a persistent inability to meet financial obligations.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor Bankruptcy Upheld Due to Inability to Prove Solvency: The owner appealed, asserting the debt had subsequently been settled, which satisfied the documentary requirement for payment under the relevant statute, but the appellate court rejected the appeal and upheld the bankruptcy because the appellant failed to demonstrate verisimilitude of solvency, citing overwhelming evidence of numerous pending enforcement procedures and prior certificates of deficit for substantial amounts, confirming a persistent inability to meet financial obligations.

Parole chiave

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udienza fallimentare debito insoddisfatto solvibilità finanziaria insufficienza della massa attiva prova insufficiente dell'aggravamento clinico bancarotta fraudolenta Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

The court ultimately rejected the appeal because the debtor failed to prove solvability, even though the debt was extinguished as per this provision.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited for imposing the judicial costs on the unsuccessful party (RE 1).

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions regulate the calculation of the judicial fee imposed on RE 1.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.22 · Lugano 21 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1195 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 novembre 2023 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro

RE 1RE 1 (titolare dell’impresa individuale __________ di RE 1, patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 28 novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'273.10 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 23 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Con ordinanza del 7 febbraio 2024, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impu­gnazione. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il recla­mo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). RE 1 è stato avvisato dalla posta il 24 gennaio 2024 dell’arrivo della raccomandata contenente la decisione di fallimento, ma non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale, pur dovendoselo aspettare, giac­ché la citazione all’udienza fallimentare gli era stata consegnata dalla polizia, tramite la compagna, il 20 dicembre 2023. Egli asserisce nel reclamo di aver appreso del fallimento solo il 26 gennaio 2024 quando è *“casualmente”* comparso presso l’Ufficio d’esecu­zione.

Il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 febbraio 2024. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il recla­mo

è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 gennaio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'480.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – il reclamante afferma di aver concordato con l’Ufficio d’esecuzione il pagamento rateale di non meglio definite esecuzioni nei suoi confronti, che stava *"tranquillamente"* onorando, senza tuttavia produrre né l’accordo, né la prova del suo rispetto e nemmeno l’estratto delle sue esecuzioni. Ora, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già in sede di trattazione della domanda di effetto sospensivo, che nei confronti del reclamante sono stati rilasciati cinque attestati di carenza di beni (ACB) per complessivi fr. 5'271.10, che già di per sé ne certificano ufficialmente l’insolvibilità, e sono pendenti 72 esecuzioni per oltre fr. 270'000.– in totale, di cui 47 si trovano già allo stadio della continuazione. Nel frattempo la situazione è rimasta immutata, se non per l’aumento degl’interessi di mora. Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali e i premi della cassa malati (in parte già oggetto di ACB). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il

fallimento di RE 1 confermato, senza necessità di ripronunciarlo, siccome non stato concesso effetto sospensivo al gravame.

3. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).