Creditor Appeal Rejected for Late Submission of Evidence in Enforcement Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought provisional rejection of an opposition to an enforcement order for outstanding invoices related to various fees and transport costs, but the lower court rejected the request, leading the creditor to appeal, arguing that a signed contract and internal regulations constituted a sufficient acknowledgment of debt; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the supporting documents were presented for the first time on appeal, which is prohibited by procedural rules, and moreover, the documents themselves were insufficient proof without documented acknowledgment by the debtor of specific costs or duration of services.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell'opposizione. Contratto di accoglienza in una casa per anziani. Produzione del contratto firmato soltanto con il reclamo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the new grounds/evidence presented in the appeal violated the prohibition on new allegations of fact and means of proof.
This article was cited to assign the procedural costs based on the outcome (loser pays principle).
These provisions were cited as the basis for determining the amount of the court fee (tassa del giudizio).
Testo completo
Incarto n. 14.2024.20 · Lugano 3 luglio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 dicembre 2023 dall’
RE 1, __________ contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2023 dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 20'825.75, indicando quale causa del credito *“Fatture diverse per rette + fatture per trasporti”*;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 dicembre 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che statuendo con decisione del 24 gennaio 2024, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 350.–;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente la riforma, nel senso dell’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, giacché ha accertato che dai documenti agli atti, in particolare dalle fatture prodotte, non emergeva alcun riconoscimento di debito, ovvero nessun impegno, firmato da CO 1, a versare all’RE 1 l’importo posto in esecuzione;
che
nel reclamo l’RE 1 afferma che il riconoscimento di debito è costituito dal *contratto di accoglienza* del 27 ottobre
2022, firmato da CO 1, e dal *regolamento interno* della casa per anziani allegato al contratto (che per il soggiorno stabilisce *“inizialmente”* una retta giornaliera di fr. 84.–), entrambi prodotti con l’impugnativa;
che tuttavia tali documenti sono stati prodotti per la prima volta soltanto in seconda sede, ovvero inammissibilmente (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il reclamo, interamente fondato su di essi, si avvera irricevibile;
che la nuova documentazione non costituisce del resto da sé sola un sufficiente riconoscimento del debito posto in esecuzione in assenza di un riconoscimento scritto da parte dell’escussa dei costi effettivi di trasporto e della durata del soggiorno oggetto delle rette poste in esecuzione o di un’altra prova documentale oggettiva (ciò che non è il caso della scheda contabile acclusa al reclamo);
che se l’istante dovesse disporre di un simile riconoscimento (come ad esempio formulari di ammissione e dimissione sottoscritti dall’escussa o dal suo rappresentante, attestazione di terzi), la decisione odierna non gl’impedisce d’inoltrare se del caso una nuova domanda di rigetto *provvisorio* dell’opposizione in procedura *sommaria*, anche nella stessa esecuzione, accludendo questa volta tutti i documenti idonei a ottenere l’accoglimento della sua pretesa (DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5);
che nel caso contrario le rimane aperta la via della procedura *ordinaria*, preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), in cui potrebbe far valere tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (e non soltanto un riconoscimento di debito firmato dall’escussa) e chiedere a titolo accessorio il rigetto *definitivo* dell’opposizione (art. 79 LEF);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'825.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).