Bankruptcy Order Annulled Due to Lack of Hearing, Debt Paid Post-Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for unpaid debt, and the lower court issued the bankruptcy order based only on written observations submitted by the debtor, rather than holding the mandatory hearing required by law. The reviewing court acknowledged the violation of the right to be heard (a manifest defect requiring *ex officio* review) but, since the creditor confirmed full payment of the debt during the appeal process, the court ultimately granted the appeal, annulled the bankruptcy order, and dismissed the initial bankruptcy application, placing the costs of both instances on the debtor due to the late payment that initiated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 168 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC; Bankruptcy Order Annulled Due to Lack of Hearing, Debt Paid Post-Appeal: The reviewing court acknowledged the violation of the right to be heard (a manifest defect requiring *ex officio* review) but, since the creditor confirmed full payment of the debt during the appeal process, the court ultimately granted the appeal, annulled the bankruptcy order, and dismissed the initial bankruptcy application, placing the costs of both instances on the debtor due to the late payment that initiated the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the legal basis for dismissing the initial request due to the extinction of the debt upon appeal review.
Cited as the procedural basis allowing the Chamber to reject the request in appeal instead of remitting the case.
The violation of this article (failure to cite parties to a hearing) was the main ground for accepting the appeal and annulling the original decision, although the final order directed dismissal based on art. 172 LEF.
Cited in reasoning to justify placing costs on the appellant due to initiating necessary judicial proceedings.
Cited as part of the basis for calculating the court fee (tassa di giustizia).
Cited as part of the basis for calculating the court fee (tassa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 14.2024.2 · Lugano 25 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.273 (fallimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 2 novembre 2023 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 3 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 2 novembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'081.35 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e ha pagato solo una parte del debito posto in esecuzione, e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 3 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. L’indomani il vicepresidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo. Il 18 gennaio 2024, la reclamante ha prodotto una dichiarazione dell’istante
che conferma l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione. Per questo motivo, il reclamo non le è stato intimato per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 4 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 4 gennaio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi della Pretura del distretto di Riviera, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osserva-zioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5, e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III
179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta, da rilevare dunque d’ufficio (sentenza della CEF 14.2022.157 del 23 gennaio 2023, consid. 2.1).
2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento, di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenze della CEF 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, e citate 14.2022.157 consid. 2.2 e 14.2022.106 consid. 2.2).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Riviera nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 130.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Biasca; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).