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14.2024.18 • TRAC TI 14.2024.18 Generato dall'IA

Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Annulment Based on Post-Judgment Solvency Proof

Numero d'incarto 14.2024.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt based on an unpaid debt, which the debtor subsequently appealed, asserting full payment had been made; the appellate court found the appeal timely and determined that while the specific debt underlying the bankruptcy was indeed paid after the initial ruling, the debtor must also demonstrate plausible solvency to warrant annulment of the bankruptcy under the relevant statute, ultimately finding that the payment of the contested debt plus proof of payment for other significant debts made the debtor's financial solvency more probable than not, leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy declaration, though the debtor was ordered to cover all court and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Annulment Based on Post-Judgment Solvency Proof: Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve, visto anche il suo principale creditore non pa­re temere difficoltà nell’immediato futuro, siccome ha rinunciato a chiedere la conferma del fallimento. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

Parole chiave

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debito insoddisfatto prova della solvibilità pagamento dell'emolumento revoca del fallimento procedura di rivendicazione nel fallimento comminatoria di fallimento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision establishes the conditions under which the higher court can annul the declaration of bankruptcy (payment of the debt, solvency verisimilitude, or withdrawal of the request).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the costs of the initial proceedings on the appellant due to their late payment causing the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Used in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to calculate the amount of the first instance judicial fee.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF to calculate the amount of the first instance judicial fee.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited because no costs (legal fees) were awarded to the counterparty as they had not requested any.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited to establish the possibility of filing a civil law appeal with the Federal Tribunal against the present decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to determine the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited to state that the appeal period is suspended during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.18 · Lugano 15 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.5794 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 5 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'922.65 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 23 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 31 gennaio 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2024, la CO

1 ha confermato il pagamento del credito fatto valere con l’istanza e di un’altra esecuzione dell’omonima cassa di compensazione, dichiarando il suo disinteresse per la causa di fallimento.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF). Presentato il 29 gennaio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 24 gennaio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione (doc. B) relativa al versamento di fr. 1'957.25 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – la reclamante ha provato di aver pagato altre due esecuzioni per oltre fr. 11'700.– (doc. C e D), sicché che nei suoi confronti ri­manevano pendenti cinque esecuzioni per poco più di fr. 25'000.– complessivi, ma nessun attestato di carenza di beni (doc. E). Tenuto conto del ritiro dell’esecuzione n. 3511837 della CO 1 di compensazione, a carico della reclamante rimangono tuttora solo quattro esecuzione per circa fr. 17'000.– totali di cui tre dell’istante o dell’omonima cassa di compensazione.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve, visto anche il suo principale creditore non pa­re temere difficoltà nell’immediato futuro, siccome ha rinunciato a chiedere la conferma del fallimento. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili perché non ha formulato alcuna domanda al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).