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14.2024.175 • TRAC TI 14.2024.175 Generato dall'IA

Late Filing of Appeal in Debt Enforcement Action

Numero d'incarto 14.2024.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal challenging a lower court's decision that partially upheld an opposition to an enforcement action for a debt of over CHF 4,800, ruling the appeal inadmissible because it was filed late. The court reasoned that since the appellant received the decision domestically, the filing deadline was governed strictly by the requirement that written appeals must be delivered to the court or the Swiss postal service by the last day of the term; dispatching the appeal from a foreign post office on the final day, which resulted in late arrival in Switzerland, did not meet this standard, especially as the appellant was represented by counsel who should have known the procedural requirements for domestic notification.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 142 cpv. 3 CPC; Late Filing of Appeal in Debt Enforcement Action: The court reasoned that since the appellant received the decision domestically, the filing deadline was governed strictly by the requirement that written appeals must be delivered to the court or the Swiss postal service by the last day of the term; dispatching the appeal from a foreign post office on the final day, which resulted in late arrival in Switzerland, did not meet this standard, especially as the appellant was represented by counsel who should have known the procedural requirements for domestic notification.

Parole chiave

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atto tardivo esecuzione per debiti notificazione della decisione presupposto processuale esecuzione della sentenza comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 143 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed late based on this provision regarding the deadline for submitting written appeals.

art. 60 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision to examine inadmissibility ex officio.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome of the decision (the appellant's failure).

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2024.175 · Lugano 15 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.325 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 26 settembre 2024 dall’

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 5'143.41 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 20 novembre 2024 il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha parzialmente accolto l’istanza presentata dall’CO 1 il 26 settembre 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’e­­scusso limitatamente a fr. 4'843.41 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 650.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è in-sorto a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2024 per farla *“annullare e revocare”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98.41.910450.00007530, il reclaman­te ha ritirato la decisione impugnata il 28 novembre 2024;

che il termine d’impugnazione ha quindi iniziato a decorrere il gior­no successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) ed è scaduto domenica 8 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 9 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che RE 1 ha consegnato il reclamo alla posta italiana di Bergamo Centro il 9 dicembre 2024 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio);

che la raccomandata è giunta in Svizzera solo il 12 dicembre 2024 (tracciamento relativo alla raccomandata n. RC291035872IT);

che secondo l’art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine;

che in caso di deposito presso un ufficio postale estero, lo scritto deve arrivare all’autorità al più tardi entro l’ultimo giorno del termi­ne o la Posta Svizzera deve prenderne possesso prima della scadenza del termine (DTF 92 II 215; sentenze del Tribunale federale 5A_427/2018 del 2 luglio 2018, consid. 4.1, e 4A_468/2013 del 21 ottobre 2013, consid. 3.1, e della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio 2017 consid. 1);

che in diverse decisioni il Tribunale federale ha però stabilito che l’indicazione dei rimedi giuridici deve comprendere la menzione secondo cui la memoria dev’essere consegnata all’ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera e che in caso contrario l’atto consegnato entro il termine all’ufficio postale estero si considera inoltrato in tempo utile (DTF 145 IV 259, consid.

1.4 [in merito agli art. 81 cpv. 1 e 92 cpv. 2 CPP]; 144 II 401 consid.

3.1 e 125 V 65 consid. 4 [ambedue circa gli art. 21 cpv. 1 e 35 cpv. 2 PA]);

che la dottrina è divisa sulla questione di sapere se tale giurisprudenza si applica anche in ambito civile (*pro:* Abbet in: Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 143 CPC; *contra:* Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2018, n. 13 ad art. 1 CPC n. 143 CPC; non discute la questione: Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 9 ad art. 143 CPC);

che nelle decisioni citate sopra (del 2013 e 2018) emesse in materia civile il Tribunale federale non si è riferito a quelle emesse in ambito pubblico, mentre la CEF ha lasciato la questione aperta;

che non è neppure necessario risolvere il quesito nella fattispecie in esame, siccome la decisione impugnata non è stata notificata all’estero, bensì al domicilio di RE 1 a __________;

che, come per tutti gli altri destinatari di atti giudiziari in Svizzera, l’art. 143 cpv. 1 CPC va reputato noto al reclamante;

che non si pongono poi i problemi evocati nella DTF 145 IV 259 (consid. 1.4.3 e 1.4.4), ovvero della necessità d’informare il destinatario sulla possibilità di consegnare il proprio ricorso all’estero presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera né di preservare la parte dallo svantaggio di una notifica inadeguata della decisione;

che, di conseguenza, il reclamante deve sopportare il rischio di aver scelto d’inviare il reclamo dall’estero consegnandolo l’ultimo giorno del termine d’impugnazione senza verificare se tale inusua­le modo di procedere fosse giuridicamente corretto;

che, per di più, il reclamo risulta spedito da un avvocato di __________ (avv. __________, il cui timbro figura sulla busta), dal quale ci si poteva aspettare una verifica del termine d’impugnazione;

che RE 1 risponde della negligenza dell’avvocato da lui scelto (anche se ha presentato e firmato il reclamo a nome proprio);

che il reclamo è di conseguenza tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero inammissibile, ciò che va accertato d’uf­ficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), tenuto conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'843.41, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo da lui versato, di fr. 100.–, gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).