Appeal of Bankruptcy Declaration Granted Due to Post-Declaration Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's declaration of bankruptcy, arguing they had subsequently settled the debt that formed the basis for the proceeding. The appellate court accepted the appeal because the appellant provided evidence, specifically a receipt from the enforcement office dated the day after the bankruptcy declaration, proving the original debt plus interest and costs was fully settled, satisfying the condition under the relevant law for cancellation. Furthermore, the court found that the appellant's payment was sufficient to cover all six existing enforcement actions, and with no evidence of further significant financial distress, the appellant's solvency was deemed sufficiently plausible to warrant annulling the bankruptcy order, though all court costs were assessed against the appellant due to the initial late payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Appeal of Bankruptcy Declaration Granted Due to Post-Declaration Debt Settlement: The appellate court accepted the appeal because the appellant provided evidence, specifically a receipt from the enforcement office dated the day after the bankruptcy declaration, proving the original debt plus interest and costs was fully settled, satisfying the condition under the relevant law for cancellation. Furthermore, the court found that the appellant's payment was sufficient to cover all six existing enforcement actions, and with no evidence of further significant financial distress, the appellant's solvency was deemed sufficiently plausible to warrant annulling the bankruptcy order, though all court costs were assessed against the appellant due to the initial late payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article dictates the condition for annulling the bankruptcy declaration, specifically that the debt, including interest and costs, has been extinguished.
Cited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to establish the 30-day deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited to establish that the appeal period is suspended during judicial holidays.
Cited to justify imposing legal costs on the appellant due to their late payment causing the necessity of judicial proceedings.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.160 · Lugano 22 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.4200 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 agosto 2024 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 novembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 13 agosto 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'234.10 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 29 ottobre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 4 novembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
15 novembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è da considerare avvenuta in concreto ad RE 1 al più tardi il 13 novembre 2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di sabato 23 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 13 novembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 13 novembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 6'788.35 a saldo in particolare dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già in sede di concessione dell’effetto sospensivo, che la somma versata sul conto dell’Ufficio il 13 novembre 2024 bastava anche a estinguere le altre sei esecuzioni allora in corso nei sui confronti, ciò che è del resto avvenuto con i pagamenti effettuati dall’Ufficio d’esecuzione in base allo stato di ripartizione del 10 gennaio 2025. Non risultavano – e non risultano tuttora – attestati di carenza di beni a carico del reclamante (ma solo una nuova esecuzione avviata i 19 dicembre 2024 per poco più di fr. 1'000.–).
Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’impresa individuale di RE
1 non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 novembre 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).