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14.2024.155 • TRAC TI 14.2024.155 Generato dall'IA

Debtor Appeal of Study Loan Enforcement Fee Rejection Inadmissible

Numero d'incarto 14.2024.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An execution debtor appealed a lower court's decision that definitively rejected their opposition to an enforcement order for study loan interest amounting to CHF 307.50, primarily challenging the assessed CHF 150 court fee. The appellate court found the appeal inadmissible because the debtor failed to quantify the specific reduced fee sought, and moreover, the fee was within the statutory limits (CHF 40-150 for this case value) and included a legally justified CHF 100 charge for a police service necessitated by the debtor's previous failure to collect mail.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 48 OTLEF; Debtor Appeal of Study Loan Enforcement Fee Rejection Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the debtor failed to quantify the specific reduced fee sought, and moreover, the fee was within the statutory limits (CHF 40-150 for this case value) and included a legally justified CHF 100 charge for a police service necessitated by the debtor's previous failure to collect mail.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione opposizione tardiva rimborso del mutuo limiti legali determinazione della tassa domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 OTLEF

This provision governs the judicial fee set for the current judgment, which is applied in the dispositive regarding costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This provision is cited alongside Art. 48 OTLEF in setting the fee for the current judgment, which follows the outcome of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article dictates that the costs of the current proceeding follow the outcome (soccombenza), which justifies the cost order in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.155 · Lugano 26 marzo 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.353 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 2 novembre 2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canto­ne Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso degl’interessi di fr. 307.50 per il 2022 relativi a un prestito di studio di fr. 12'300.–;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 2 novembre 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 23 ottobre 2024, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 *“in materia di tasse di giustizia”* per ottenerne in via principale l’annullamento apparentemente

limitato al dispositivo sulle spese e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice *“per una più equa ripartizione delle tasse di giustizia”*, protestate le spese giudiziali;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato l’8 novembre 2024 (data del timbro postale), entro dieci giorni dalla notifica avvenuta il 31 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo;

che laCamera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che nel reclamo RE 1 si duole che la tassa di giustizia di fr. 150.– è troppo elevata, considerato che si è recata ella stes­sa presso il posto di polizia di Viganello a ritirare l’istanza e l’ordinanza 3 novembre 2023 di assegnazione del termine di risposta, rendendo così inutile la consegna degli atti presso il suo domicilio;

che la censura risulta irricevibile, poiché la reclamante non ha specificato l’importo secondo lei corretto al quale la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle intese a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024. 149 del 22 gennaio 2025 pag. 3);

che ad ogni modo nel fissare l’importo delle spese processuali al­l’interno dei limiti prescritti dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, sicché l’autorità giudiziaria superio­re deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (citata 14.2024.149 pag. 3);

che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come in concreto (fr. 307.50), non ecceda fr. 1'000.–, l’art. 48 OTLEF prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 40.– e fr. 150.–;

che siccome rientra nei limiti di legge, non appare sproporzionata la tassa di giustizia di fr. 150.– in questione, la quale comprende il costo d’intervento

della polizia cantonale, di fr. 100.–, secondo l’art. 1 lett. h del Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale (RL 561.250), che la

reclamante avreb­be potuto evitare ritirando il precedente invio postale raccomandato;

che RE 1 sostiene anche che la tassa non è giustificata visto il lungo tempo trascorso dall’introduzione della causa;

che anche questa censura è inammissibile, siccome non quantificata, ed è comunque sia infondata, la durata di trattazione della causa non essendo un criterio contemplato dall’art. 48 OTLEF, per tacere del fatto che la reclamante non ha dimostrato di aver sollecitato l’emanazione della sentenza (cfr. citata 14.2024.149 pag. 2);

che RE 1 rammenta inoltre di aver ricusato per prevenzione il Giudice di pace, nel frattempo dimessosi, che aveva ordinato la notifica dell’istanza e dell’ordinanza 3 novembre 2023 a mezzo di polizia;

che la reclamante non dimostra con documenti la propria affermazione, che non trova riscontro negli atti, non specifica nemmeno i fatti sui quali poggia il motivo di ricusazione e ancora meno li ren­de verosimili (art. 49 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2016.268 del 13 dicembre 2016 consid. 4), e non ne trae conclusioni, sicché anche tale censura si avvera d’acchito inammissibile;

che in definitiva il reclamo si avvera integralmente irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 307.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– __________; – __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).