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14.2024.153 • TRAC TI 14.2024.153 Generato dall'IA

Municipality v. Taxpayer Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Challenging Tax Enforcement

Numero d'incarto 14.2024.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's definitive rejection of their opposition to enforcement actions initiated by a municipality for outstanding communal taxes from 2018 and 2019, including interest and late fees. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, which had found the underlying tax decisions final and noted that the appeal only presented general grievances regarding the appellant's poor health and economic hardship; the court reasoned that such personal circumstances do not constitute a legal ground to reject or suspend tax enforcement, although they may be considered later during asset seizure proceedings if they exceed the minimum subsistence level.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 125 lett. c CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 81 LEF, Art. 93 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Municipality v. Taxpayer Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Challenging Tax Enforcement: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, which had found the underlying tax decisions final and noted that the appeal only presented general grievances regarding the appellant's poor health and economic hardship; the court reasoned that such personal circumstances do not constitute a legal ground to reject or suspend tax enforcement, although they may be considered later during asset seizure proceedings if they exceed the minimum subsistence level.

Parole chiave

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esecuzione fiscale opposizione imposta minima norme di procedura spese legali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 LEF

Cited in the reasoning as the relevant law concerning the rejection of the definitive opposition, although the main ground for inapplicability was procedural.

art. 93 LEF

Cited in the reasoning regarding the minimum subsistence level that can be considered during the seizure procedure.

art. 125 lett. c CPC

Cited in the reasoning justifying the joining of the two procedures.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose the court fee based on the outcome of the appeal (loser pays rule).

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was timely.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited in the reasoning to confirm the final nature of the lower court's decision against which the appeal was filed.

art. 48 cpv. 1 LOG

Cited in the reasoning, although not explicitly used in the dispositive orders, to specify the composition of the court.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the competence of the Court of Appeal (CEF) to hear the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.153 · Lugano 21 marzo 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2023.546 e SO.2023.547 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanze 2 febbraio 2023 dal

Comune di Lugano, Lugano (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2024 presentato da RE 1 Pereira contro le decisioni emesse il 30 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________01 e __________81 emessi ambedue il 20 ottobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso delle imposte comunali del 2019 e del 2018, rispettivamente di fr. 323.10 e fr. 1'251.50, oltre agli interessi del 2.5% dal 19 ottobre 2022 in ambedue i casi, *“interessi su R.A.”* (di fr. 38.70 solo nella seconda esecuzione), *“interessi* *calcolati fino al 18-10-2022”* (di fr. 3.75 e 14.60) e spese di diffida (di fr. 50.– in ogni esecuzione);

che avendo RE 1 interposto opposizione a ambedue i precetti esecutivi, con istanze separate del 2 febbraio 2023 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che nei termini impartiti, la convenuta si è opposta alle istanze con un unico atto d’osservazioni scritte del 15 maggio 2023, cui il Comune di Lugano ha replicato con unico scritto del 19 luglio 2023;

che statuendo con decisioni separate del 30 ottobre 2024, il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le op­posizioni interposte dalla convenuta, ponendo a suo carico le spe­se processuali di fr. 100.– nella causa relativa alla prima esecu­zione (SO.2023.546) e di fr. 150.– nella seconda (SO.2023.547);

che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 7 no­vembre 2024 per ottenere che le sue opposizioni alle esecuzioni n. __________ e n. __________ venissero *“accolte e rivalutate”*;

che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 7 novembre 2024, contro le decisioni notificatole al più presto il 31 ottobre 2024, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autono­mia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni d’imposta cantonale 2018 e 2019, così come le dif­fide, sono passate in giudicato, onde l’accoglimento delle istanze;

che nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione delle decisioni impugnate ma ribadisce di avere gravi problemi di salute e di trovarsi in una situazione di ristrettezze economiche tali da non consentirle di pagare quanto richiestole;

che il reclamo si avvera quindi irricevibile, poiché è insufficientemente motivato;

che la decisione impugnata è del resto corretta, giacché censure riguardanti la situazione economica e medica dell’escusso – seppur spiacevole dal profilo umano – non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.

81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere (o sospendere) l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come già segnalato alla reclamante nella richiesta di anticipo delle spese processuali presumibili emessa l’11 novembre 2024;

che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il minimo esistenziale dell’escusso (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.77 del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);

che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 373.10 (323.10 + 50) nella prima causa (SO.2023.546) e di fr. 1'301.50 (1'251.50

+ 50) nella seconda (SO.2023.547), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le cause dipendenti dai reclami contro le decisioni nelle procedure SO.2023.546 e SO.2023.547 sono congiunte.

2. Il reclamo nella causa SO.2023.546 è irricevibile.

3. Il reclamo nella causa SO.2023.547 è irricevibile.

4. Le spese processuali di fr. 100.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

5. Notificazione a:

– __________; – __________ .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).