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14.2024.149 • TRAC TI 14.2024.149 Generato dall'IA

Tax Enforcement Appeal on Default Interest and Procedural Fees

Numero d'incarto 14.2024.149
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a debtor's challenge to a lower court's decision that definitively rejected their opposition to an enforcement order for overdue direct federal tax, where the debtor argued against accrued default interest and the amount of the procedural fee. The appellate court rejected the appeal in the admissible parts because the debtor failed to demonstrate that the delay in the lower court's decision caused the interest damage, as they could have avoided the debt and associated costs by paying earlier, and the claim regarding the fee amount was inadmissible for lack of precise quantification; furthermore, the court found that the legal framework for calculating interest did not support the debtor's claim, and the fixed fee was within the statutory discretionary range for the presiding judge.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Interessi di mora. Contestazione dell’importo della tassa di giustizia di prima sede

Parole chiave

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interessi di mora credito in esecuzione debito fiscale spese legali esecuzione fiscale imposta diretta

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 48 cpv. 1 OTLEF
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.388 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 16 novembre 2023 dalla
Art. 96 cpv. 1 CPC
art. 96 cpv. 1 CPC nella versione in vi­gore dal 1° gennaio 2025), non prevede che la tassa di giustizia debba essere “proporzionale” al valore della causa, ma fissa una “forchetta”, che spazia tra fr.
Art. 321 cpv. 1 CPC
8 e 9 Cost., senza però specificare in quale misura tali norme sarebbero lese nel caso concreto, sicché anche a questo riguardo il reclamo risulta inammissibile, poiché insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 321 cpv. 1 CPC);
Art. 106 cpv. 1 CPC
The court applies this article to determine that the costs of the appeal judgment follow the outcome (the claimant lost).
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
Art. 100 cpv. 1 LTF
a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

The court applies this article to determine that the costs of the appeal judgment follow the outcome (the claimant lost).

Art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These articles were applied in setting the cost of the present judgment (judicial fee).

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.149 · Lugano 22 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.388 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 16 novembre 2023 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2024 dalla Giudice di pace supplente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta del 2021 di fr. 59.30 oltre agl’interessi correnti del 4% dal 7 agosto 2023, a quelli maturati in precedenza, di fr. 1.20, e alle spese esecutive;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre 2023 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;

che entro il termine impartitole per presentare osservazioni all’i­­stanza, la convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, la Giudice di pa­ce supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’oppo­sizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spe­se processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2024 per ottenerne, in via principale, l’annullamento limitatamente alla tassa di giustizia e agl’interessi di mora, e in via subordinata il rinvio della causa all’autorità precedente per nuovo giudizio sulla tassa di giustizia, protestate le spese giudiziarie di secondo grado;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 5 novembre 2024 contro la sentenza notificata alla reclamante il

29 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la reclamante si duole che la decisione impugnata è stata emessa dopo quasi un anno dall’inoltro dell’istanza, facendo sì che gl’interessi di mora (del 4%) sul credito posto in esecuzione siano decorsi durante un lasso di tempo eccessivamente lungo per ritardi imputabili esclusivamente a problemi organizzativi e gestionali della stessa Giudicatura di pace (dimissioni del giudice di pace titolare);

che RE 1 non dimostra però di aver sollecitato l’emanazio­ne della sentenza per ridurre il preteso danno e soprattutto misconosce di aver potuto evitare il pregiudizio rilevato pagando il suo debito, il cui importo superava di poco la tassa da lei anticipata in questa sede, già a ricezione dell’istanza (o meglio prima della notifica del precetto esecutivo per evitare altresì spese esecutive inu­tili), onde l’infondatezza della censura;

che correttamente il dispositivo della decisione impugnata non indica un *“termine definito”* al decorso degl’interessi moratori, poiché esso cesserà solo quando la reclamante avrà pagato integralmen­te il proprio debito;

che non è di rilievo che la Giudice Tagliati abbia emesso la decisione impugnata prima di essere ufficialmente titolare del posto lasciato vacante dal giudice di pace titolare, poiché a quel momen­to ricopriva già la funzione di Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano Est;

che la censura relativa al carattere a detta della reclamante ecces­sivo dell’importo della tassa di giustizia di prima sede (fr. 100.–) risulta irricevibile, poiché non ha specificato l’importo secondo lei corretto al quale la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo l’ob­bligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024.34 del 22 luglio 2024 consid. 7);

che ad ogni modo, contrariamente a quanto allega la reclamante, la legge, o meglio l’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF, RS 281.35), che si applica alle cause a procedura sommaria della LEF come il rigetto dell’opposizione (art. 48 cpv. 1 OTLEF) ad esclusione delle tariffe cantonali, come la Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) citata nel reclamo (DTF 139 III 195 consid. 4.2; cfr. art. 96 cpv. 1 CPC nella versione in vi­gore dal 1° gennaio 2025), non prevede che la tassa di giustizia debba essere “proporzionale” al valore della causa, ma fissa una “forchetta”, che spazia tra fr. 40.– a fr. 150.– per un valore litigioso, come quello nella fattispecie (di fr. 59.30), inferiore a fr. 1'000.– (art. 48 cpv. 1 OTLEF), essendo la tassa stabilita all’interno del quadro legale di riferimento in base all’impegno lavorativo del giudice e la difficoltà della causa (sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022, consid. 6);

che nel fissare l’importo delle spese processuali all’interno dei limiti prescritti dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, sicché l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2019.188 del 10 ottobre 2019, pag. 2 e i rinvii);

che nel caso in esame la tassa di giustizia di prima sede si situa nella fascia media della “forchetta”, di modo che, comunque sia, non si potrebbe ritenere che la prima giudice abbia ecceduto il proprio (ampio) potere di apprezzamento nel fissarla in fr. 100.–, importo che ingloba anche le spese di notifica postale degli atti (assegnazione del termine per le osservazioni e due esemplari della decisione impugnata);

che per quanto attiene alla critica, fondata sull’art.

1 cpv. 3 (dal 1° gennaio 2025 art. 1*a* cpv. 2) dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze sui tassi d’interesse (RS 631.014), secondo cui gl’interessi rimuneratori vengono riscossi o corrisposti unicamente se ammontano ad almeno fr. 100.–, si tratta di un’eccezione apparentemente tardiva, e dunque irricevibile, siccome non l’ha già sollevata in prima sede (cfr. sentenza della CEF 14.2023.162 del 15 maggio 2024 consid. 6);

che

– sia precisato per abbondanza – RE 1 omette di cita­re la seconda frase dell’art.

1 cpv. 3, secondo cui *“sono

fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata”*, ma soprattutto non pare rendersi conto che la regola non vale per l’imposta federale diretta (lett. i dell’art. 1 cpv. 1, cui non rinvia il vecchio cpv. 3), oggetto dell’esecuzione in discussione;

che la reclamante invoca infine i princìpi di uguaglianza giuridica (e parità di trattamento) e di protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede degli art.

8 e 9 Cost., senza però specificare in quale misura tali norme sarebbero lese nel caso concreto, sicché anche a questo riguardo il reclamo risulta inammissibile, poiché insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 321 cpv. 1 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 102.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).