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14.2024.148 • TRAC TI 14.2024.148 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Annulled After Post-Declaration Debt Satisfaction

Numero d'incarto 14.2024.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's application due to non-payment of a debt, but the debtor appealed, asserting subsequent full payment and claiming solvency. The appellate court accepted the appeal because documentation confirmed the debt, including accruing interest and costs, was fully settled after the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement for debt extinction; furthermore, the court found the debtor's solvency sufficiently plausible, noting existing minor enforcement proceedings were being addressed and no certificates of no assets existed, leading to the annulment of the bankruptcy order, while imposing court costs on the debtor for necessitating the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Debtor Bankruptcy Annulled After Post-Declaration Debt Satisfaction: The appellate court accepted the appeal because documentation confirmed the debt, including accruing interest and costs, was fully settled after the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement for debt extinction; furthermore, the court found the debtor's solvency sufficiently plausible, noting existing minor enforcement proceedings were being addressed and no certificates of no assets existed, leading to the annulment of the bankruptcy order, while imposing court costs on the debtor for necessitating the appeal.

Parole chiave

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beni scoperti successivamente credito in esecuzione procedura di annullamento decisioni incidentali insinuazione del credito pagamento di interessi Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This provision justifies the annulment of the bankruptcy declaration because the debt was extinguished after the initial ruling.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural basis for filing the appeal (reclamo) against the decision of the first instance.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for imposing court costs upon the appellant due to the need for judicial procedure following late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the court tax imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF for calculating the court tax imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited to specify that the appeal deadline is suspended during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.148 · Lugano 3 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.4033 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 lu­glio 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 24 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'558.81 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 23 ottobre 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 23 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 6 novembre 2024 il presidente della Camera ha parzial­mente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla rappresentante della RE 1 (__________) il 24 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è

scaduto dome­nica 3 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ordine di bonifico prodotto dalla reclamante (doc. 5 accluso al reclamo) è stato eseguito sul conto dell’Ufficio dei fallimenti, dopo la pronuncia del fallimento, il 1° novembre 2024, e che tenuto conto di un precedente acconto di fr. 2'223.83, l’impor­­to bonificato, di fr. 1'110.–, è

sufficiente a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta

adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio, in sede di esame della domanda di effetto sospensivo, che nei confronti della reclamante erano pendenti solo quattro altre esecuzioni, di cui però due allo stadio dell’avviso di pignoramento, per complessivi fr. 4'278.50. Nel reclamo, la RE 1 ha assicurato che la sua azio-nista si era impegnata a munirla dei fondi necessari alla copertura integrale dei debiti *“nel corso della settimana in corso”*. La Camera non ha particolari motivi di dubitare di tale dichiarazione, siccome l’azionista è riuscita a estinguere il credito dell’istante, il cui impor­to era dell’ordine di grandezza di quello del saldo arretrato. Del resto, le rimanenti quattro esecuzioni sono poi state effettivamen­te estinte, seppur non nei tempi prospettati. D’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 ottobre 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è ver-sata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).