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14.2024.145 • TRAC TI 14.2024.145 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Discharge Upon Proof of Subsequent Solvency

Numero d'incarto 14.2024.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor due to non-payment of a relatively small debt, which resulted in the lower court issuing a bankruptcy decree. The debtor timely appealed, asserting they had subsequently paid the debt and were solvent. The appellate court, finding that the debtor provided documentary evidence confirming the extinction of the debt after the bankruptcy declaration and further demonstrating sufficient bank funds to cover all outstanding execution proceedings, thereby making solvency verisimilar, accepted the appeal and annulled the bankruptcy decree as per the statutory requirements for cancellation.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Creditor Bankruptcy Discharge Upon Proof of Subsequent Solvency: The debtor timely appealed, asserting they had subsequently paid the debt and were solvent. The appellate court, finding that the debtor provided documentary evidence confirming the extinction of the debt after the bankruptcy declaration and further demonstrating sufficient bank funds to cover all outstanding execution proceedings, thereby making solvency verisimilar, accepted the appeal and annulled the bankruptcy decree as per the statutory requirements for cancellation.

Parole chiave

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beni scoperti successivamente prova della solvibilità spese di mora addebito di tasse deposito del debito base legale Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article is the substantive ground for annulling the declaration of bankruptcy because the debt was settled and solvency was deemed plausible.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for charging the costs (judicial fees and office expenses) to the appellant (RE 1) due to the late payment that necessitated the legal proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Used in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF to calculate the judicial fee.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with art. 52 lett. a OTLEF to calculate the judicial fee.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section, indicating the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section, specifying that the appeal deadline is suspended during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.145 · Lugano 18 novembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.188 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 2 ottobre 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2024 presentato dall’RE 1 la decisione emessa il 22 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, il 2 ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 988.15 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 21 ottobre 2024 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 22 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal giorno suc-cessivo alle ore

09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 novembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 23 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 2 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 31 ottobre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 24 ottobre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'200.–, che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – la reclamante l’ha reso verosimile producendo un estratto relativo al suo patrimonio presso la __________, da cui si evince che il saldo attuale dei suoi conti bancari, di quasi fr. 45'000.– (doc. F accluso al reclamo), supera la somma delle cinque altre esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti, di poco più di fr. 13'000.– complessivi (doc. G). La Camera ha del resto verificato che la reclamante le ha estinto tutte il 18 novembre 2024.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 ottobre 2024 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a ca­rico dell’RE 1. La parte eccedente dell’an­­ticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla CO 1 qua­le rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Acquarossa; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).