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14.2024.139 • TRAC TI 14.2024.139 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Installment Payment Inadmissible for Lack of Reasoned Critique

Numero d'incarto 14.2024.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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After one party secured a provisional rejection of the other party's objection to an enforcement order for a debt of over CHF 3,000, the debtor appealed, seeking to pay the debt in monthly installments of CHF 50 based on stated poor business finances. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide a reasoned critique of the lower court's decision, noting that the summary procedure for provisional objection rejection only allows the court to verify the existence of a valid enforcement title or the plausibility of a defense based on that title, and does not extend to evaluating the debtor's ability to pay, which is a matter for a subsequent stage concerning payment deferral.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 123 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Debtor's Appeal on Installment Payment Inadmissible for Lack of Reasoned Critique: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide a reasoned critique of the lower court's decision, noting that the summary procedure for provisional objection rejection only allows the court to verify the existence of a valid enforcement title or the plausibility of a defense based on that title, and does not extend to evaluating the debtor's ability to pay, which is a matter for a subsequent stage concerning payment deferral.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo dilazione di pagamento autorizzazione all’esecuzione rimborso del debito decisione motivata mora del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
The appeal was declared inadmissible because it was not properly reasoned as required by this procedural rule.
Art. 82 cpv. 2 LEF
che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazio­ne economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv.
Art. 123 LEF
che RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzio­ne rendendo verosimile di essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This rule was cited as the basis for imposing court costs following the losing party (the appellant).
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
Art. 100 cpv. 1 LTF
a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was not properly reasoned as required by this procedural rule.

art. 106 cpv. 1 CPC

This rule was cited as the basis for imposing court costs following the losing party (the appellant).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions were mentioned in relation to the calculation and determination of the court fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.139 · Lugano 22 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.51 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 4 settembre 2024 dall’

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'002.60 oltre a interessi e spese;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;

che nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istan­­za, RE 1 è rimasto silente;

che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere la possibilità di pagare il debito posto in esecuzione con rate mensili di fr. 50.–;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 29 ottobre 2024 contro la decisione notificata al reclamante il

23 ottobre, il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che nel caso in esame RE 1 si limita a esporre che il fatturato della sua azienda è stato inferiore a fr. 20'000.– nel 2023, cui vanno dedotte le spese professionali, motivo per cui afferma di non poter pagare all’escutente più di fr. 50.– mensili;

che così facendo, il reclamante non rivolge però alcuna critica motivata alla decisione impugnata, sicché il suo ricorso si rivela irricevibile;

che del resto nella procedura sommaria di rigetto provvisorio del­l’opposizione la competenza del giudice si limita a verificare, d’uf­ficio, l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito, atto pubblico o attestato di carenza di beni dopo pignoramento) e, occorrendo, a valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 145 III

160 consid. 5.1);

che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazio­ne economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il credito;

che RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzio­ne rendendo verosimile di essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag. 3);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'002.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).