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14.2024.136 • TRAC TI 14.2024.136 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Order Annulled for Lack of Hearing

Numero d'incarto 14.2024.136
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of over seventeen thousand francs, and the lower court issued the bankruptcy order without summoning the parties to a hearing, relying instead on the debtor being given a deadline to submit written observations. The appellate court annulled the bankruptcy decision and remanded the case because the lower court's procedure violated the statutory requirement to cite parties to a hearing prior to issuing a bankruptcy order, which is a manifest deficiency requiring annulment, although the court did not rule on the merits of rejecting the bankruptcy request itself.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili

Parole chiave

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udienza fallimentare debito insoddisfatto decisione di rinvio citazione a comparire effetti di una sentenza di annullamento decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. a CPC

This provision was used to order the annulment of the contested decision and its referral back to the lower court.

art. 168 LEF

This provision, concerning the mandatory summoning of parties to a hearing, was the primary legal ground for annulling the bankruptcy declaration.

art. 106 cpv. 2 CPC

This article was cited to determine the distribution of court costs based on the partial success of the appellant.

art. 107 cpv. 2 CPC

This article was cited to justify leaving part of the court costs to the State due to the necessity of referral not being attributable to the parties.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.136 · Lugano 18 novembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.959 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 settembre 2024 dall’

CO1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2 settembre 2024 l’avv. CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 17'401.15 oltre a interessi e spese.

B. Entro il termine assegnato dal primo giudice, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 14 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, dolendosi di non essere stata citata all’udienza. Il 28 ottobre 2024 il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 15 ottobre 2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di venerdì 25 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi della Pretura del Distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel-la lite (sentenze della CEF 14.2024 del 18 ottobre 2024 consid. 2, 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del

9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e

14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato immediatamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio né chiesto la citazione a un’udienza in vista di finalizzare le trattative che asserisce di aver intavolato con l’istante (ancorché a oggi non sembrano aver avuto un esito positivo). Ciò non toglie, nondimeno, che la violazione dell’art.

168 LEF è una carenza manifesta che determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).

2.2 Il reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al primo giudice

per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda

di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. La semplice allegazione con cui essa afferma di essere in grado di saldare il debito dell’istante così come tutte le altre esecuzioni pendenti nei suoi confronti non basta ovviamente a giustificare la reiezione dell’istanza, specie perché a oggi essa risulta tuttora oggetto di cinque esecuzioni per quasi fr. 35'000.– complessivi.

2.3 Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116 del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta a carico del reclamante nella misura della sua soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre per equità la rimanenza va lasciata a carico dello Stato, poiché la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Ripetibili non possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qua­lificato dell’art.

107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 ottobre 2024 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è an­nullata e la causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.–, già anticipata dalla RE 1, è posta a suo carico per metà. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’altra metà gli è restitui­ta. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).