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14.2024.134 • TRAC TI 14.2024.134 Generato dall'IA

Enforcement Opposition Admissibility on Appeal

Numero d'incarto 14.2024.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated enforcement proceedings to collect unpaid rent of CHF 5,860.00 from a debtor, who subsequently opposed the executive measure, leading the lower court to provisionally reject the opposition. The debtor appealed this decision, seeking a 50% reduction in rent over thirteen months based on alleged damages (water infiltration and peeling paint) resulting from a previous hailstorm. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor failed to raise the asserted exceptions and present supporting facts or evidence during the initial opposition phase, as required by enforcement procedure laws, rendering all new claims in the appeal untimely and inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di riduzione delle pigioni per disagi da grandinata sollevata solo con il reclamo

Parole chiave

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procedura esecutiva opposizione opposizione al precetto esecutivo riduzione del canone locativo liquidazione ordinaria del fallimento mora del conduttore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the dispositive (Order 2) to assign the costs of the proceedings based on the outcome.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning to determine the amount of the procedural fee which is then applied in Order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.134 · Lugano 22 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.967 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 16 settembre 2024 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle pigioni da giugno a settembre 2024 per complessivi fr. 5'860.– oltre a interessi e spese;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 16 settembre 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’i­stanza, RE 1 è rimasto silente;

che statuendo con decisione del 10 ottobre 2024, il Pretore ha ac­colto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2024 chiedendo uno sconto del 50% per tutti i tredici mesi di locazione in compensazione dei disagi subìti e di pagare solo la differenza tra quanto dovuto e quanto da lui pagato;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 18 ottobre 2024 contro la decisione notificata a RE 1 l’11 ottobre, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che nel reclamo RE 1 si duole dei disagi subìti a causa della grandinata del 2023 (infiltrazione di acqua nel garage, scrostamento della pittura nella sala da pranzo) e chiede di pagare solo la differenza tra il 50% delle pigioni degli ultimi tredici mesi e quanto da lui effettivamente pagato nel medesimo periodo;

che secondo l’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti annessi sono irricevibili e non possono essere considerate ai fini del giudizio odierno;

che d’altronde l’escusso deve sollevare immediatamente, ovvero già in prima sede, eventuali eccezioni volte a infirmare il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2 LEF), in particolare la compensazione, e quantificare la riduzione chiesta (cfr. DTF 137 III 617 consid. 4.3);

che la riduzione eccepita dal reclamante è pertanto tardiva e di conseguenza inammissibile (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2 e i rinvii), anche perché non è quantificata;

che integralmente fondato su fatti, documenti e un’eccezione nuo­vi, il reclamo si rivela irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'860.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).