Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2024.123 • TRAC TI 14.2024.123 Generato dall'IA

Debtor Overturns Bankruptcy Declaration After Proving Settlement of Claim

Numero d'incarto 14.2024.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a debtor bankrupt based on an unpaid claim, prompting the debtor to file an appeal asserting the debt, including interest and costs, had since been settled. The appellate court determined that the appeal was timely and that the debtor fulfilled the statutory requirements for overturning a bankruptcy order under the relevant statute: specifically, the debtor provided documentary evidence showing payment of the execution claim on the last day of the appeal period and further demonstrated that this payment extinguished all other outstanding executions, rendering the debtor's solvency sufficiently plausible to warrant the cancellation of the bankruptcy declaration, although the debtor was ordered to bear the costs of the proceedings due to the necessity of the judicial intervention.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante e delle altre esecuzioni dirette contro la convenuta l’ultimo giorno del termine di reclamo con un pagamento “QR”

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento pagamento di interessi attestato di carenza beni gestione del sinistro remissione del debito assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

This provision established the legal ground for annulling the declaration of bankruptcy because the debt was extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the judicial costs on the appellant because their late payment necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Used as a basis for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used as a basis for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2024.123 · Lugano 14 ottobre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.3135 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 giugno 2024 dall’

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 4 giugno 2024 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'571.09 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 25 settembre 2024 si è presentata la sola istante, che ha chiesto la conferma delle proprie conclusio­ni.

C. Statuendo con decisione del 25 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 ottobre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 26 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 ottobre, per cui la scaden­za è stata riportata a lunedì 7 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentato *brevi manu* quello stesso gior­no, il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un’attestazione intitolata “QR payment” (doc. B accluso al reclamo) rilasciata dal­l’UBS in merito al versamento di fr. 22'346.75 il 7 ottobre 2024 a favore della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, che contiene quale informazione addizionale il riferimento al conteggio del 4 ottobre 2024 (doc. C), dal quale risulta che versando entro il 7 ottobre 2024 la somma poi effettivamente pagata l’escussa avreb­be estinto tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti, compresa quella avviata dall’istante. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma in questione è stata bonificata sul conto dell’Ufficio lo stesso 7 ottobre 2024, ovvero l’ultimo giorno del termine d’impugnazione (sopra consid. 1). Il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 (n. 1) per annullare il fallimento è di conseguenza adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – (secon­da) condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della som­ma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio appena citato (doc. C) e dall’estratto esecutivo (al 1° ottobre 2024) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che il bonifico del 7 ottobre 2024 è sufficiente a estinguere anche tutte le altre

(due) esecuzioni ancora a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo gra­do di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).