Bankruptcy Order Annulment Due to Lack of Hearing Despite Satisfied Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt, and the lower court granted the bankruptcy without holding a hearing, relying instead on a written procedure where the debtor failed to file observations. The appellate court sustained the debtor's appeal, reasoning that the lower court's procedure violated the statutory requirement to summon the parties to a hearing before issuing a bankruptcy order, which constitutes a manifest procedural defect that the higher court must address even if not explicitly argued. However, since the creditor subsequently satisfied the underlying debt, rendering the appeal moot regarding the debtor's relief, the appellate court bypassed remittal and directly annulled the bankruptcy decision, assigning costs to the debtor due to the late payment that initiated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 168 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Bankruptcy Order Annulment Due to Lack of Hearing Despite Satisfied Debt: The appellate court sustained the debtor's appeal, reasoning that the lower court's procedure violated the statutory requirement to summon the parties to a hearing before issuing a bankruptcy order, which constitutes a manifest procedural defect that the higher court must address even if not explicitly argued. However, since the creditor subsequently satisfied the underlying debt, rendering the appeal moot regarding the debtor's relief, the appellate court bypassed remittal and directly annulled the bankruptcy decision, assigning costs to the debtor due to the late payment that initiated the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court decided to reject the claim based on this article because the underlying execution debt had already been settled by the appellant.
The court used this article to decide to reject the claim directly instead of annulling the decision and remitting the case.
Cited as the basis for imposing costs upon the appellant due to the late payment that necessitated judicial procedure.
Used to calculate the court fee imposed on the appellant.
Used to calculate the court fee imposed on the appellant.
Cited in the final section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.122 · Lugano 14 ottobre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.828 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 luglio 2024 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 24 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'154.– oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 26 settembre 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal 27 settembre 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 7 ottobre. Presentato già il 3 ottobre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2024.78 del 5 agosto 2024 consid. 2, 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9
febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e
14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III
179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta ripetutamente constatata da questa Camera, da rilevare dunque d’ufficio (sopra consid. 2).
2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento (ricevuta del 30 settembre 2024, doc. D accluso al reclamo), di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citate 14.2024.79 consid. 2.2, 14.2023.37 consid. 2.3 e 14.2022.157 consid. 2.2).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).