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14.2024.120 • TRAC TI 14.2024.120 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Rejected Postal Hold Manipulation

Numero d'incarto 14.2024.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that definitively rejected their opposition to an enforcement action brought by a creditor to recover an outstanding debt. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the statutory deadline; the court reasoned that the notification of the lower decision was deemed legally complete on the seventh day following the unsuccessful delivery attempt, even though the appellant had subsequently requested a postal hold, concluding that a party cannot arbitrarily alter the mandatory deadlines set by law by manipulating postal hold periods.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 31 LEF, Art. 142 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Rejected Postal Hold Manipulation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the statutory deadline; the court reasoned that the notification of the lower decision was deemed legally complete on the seventh day following the unsuccessful delivery attempt, even though the appellant had subsequently requested a postal hold, concluding that a party cannot arbitrarily alter the mandatory deadlines set by law by manipulating postal hold periods.

Parole chiave

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deposito tardivo notificazione della decisione termine legale domanda d'esecuzione preclusione per tardività tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 123 III 493
che il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge (DTF 123 III 493, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied this article to impose the costs of the current proceedings on the appellant based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.120 · Lugano 3 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest Ovest promossa con istanza 30 novembre 2023 dall’

CO 1, __________ (rappresentata dal suo Ufficio incasso, __________) contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 27 settembre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 novembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'125.10 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 26 agosto 2024, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza presentata il 30 novembre 2023 dall’escu­tente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate le

spe­se giudiziarie;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che in concreto l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza

impugnata è stato depositato il 27 agosto 2024 nella casella postale della RE 1, la quale ne ha prolungato il termine di giacenza,

per poi ritirarla solamente il 19 settembre (tracciamento della raccomandata n. __________)

che, tuttavia, in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; tra tante: sentenze della CEF 14.2023.63 del 20 ottobre 2023, 14.2023.4 del

21 giugno 2023 e 14.2022.22 del 27 febbraio 2022 pag. 2);

che nella fattispecie la convenuta doveva aspettarsi la notificazio­ne della decisione;

ch’essa ha infatti ricevuto l’istanza e presentato osservazioni il 5 gennaio 2024;

che la decisione va quindi reputata notificata alla reclamante già il 3 settembre 2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), avvenuto il 27 agosto 2024;

che il termine di ricorso ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 4 settembre 2024, ed è scaduto il 13 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che presentato solamente il 30 settembre 2024 (data dell’etichetta postale) il

reclamo è quindi tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero irricevibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60

CPC);

che non è di rilievo il prolungamento del termine di giacenza postale disposto dalla reclamante medesima

(operazione del 27 agosto 2024 indicata sul citato tracciamento: *“ordine attivato dal destinatario: Scadenza prorogata”*);

che in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale;

che il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge (DTF 123 III 493, consid. 1; citata 14.2023.4 pag. 3 e il rinvio);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella sua commisurazione va tenuto conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6);

che non si pone invece problema di ripetibili, poiché l’CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'275.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 100.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________, __________; – CO 1, Ufficio incasso, Casella postale, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).