Moot Appeal with Partial Annulment for Lack of Reasoning in Enforcement Objection Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed challenging a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an enforcement order concerning a monetary claim; however, the appeal itself became moot when the appellant satisfied the debt. The appellate court determined that while the main issue was resolved by payment, the initial decision had to be partially annulled because the lower court failed to provide reasoning on the appellant's substantive arguments (regarding a discount, service interruption, and set-off), constituting a violation of the right to be heard, but the appeal costs were placed on the appellant as they could have prevented the appeal by paying earlier.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Estinzione dell’esecuzione mediante integrale pagamento all’ufficio dopo l’inoltro del reclamo. Stralcio e decisione sulle spese
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order the removal of the case from the role because the appeal became moot due to payment.
Cited to explain why the appeal became moot regarding the provisional rejection of the opposition.
Cited in the reasoning to establish a manifest violation of the law that would have led to annulment.
Applied to place the costs of the appeal proceedings onto the appellant because the case became moot due to their payment.
Cited as the general principle for allocating costs when a case becomes moot.
Cited by analogy for the allocation of costs from the first instance.
Mentioned when assessing the possibility of an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited when assessing the possibility of an appeal to the Federal Supreme Court regarding the monetary threshold.
Cited in the remedies section regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the remedies section regarding the appeal deadline.
Cited in the remedies section regarding the requirement of fundamental legal importance for the appeal.
Cited in the remedies section regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.
Cited in the reasoning regarding the violation of the right to be heard.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.118 · Lugano 13 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 20 settembre 2023 dalla
CO 1, __________ (rappresentata dalla RA 1 , __________) contro
RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'550.80 oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 5 settembre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese, tassa di giustizia e indennità;
che il 30 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che la Camera ha accertato d’ufficio che il 21 novembre 2024 RE 1 ha estinto l’esecuzione mediante integrale pagamento all’Ufficio;
che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 59 cpv. 2 lett. a e
60 CPC);
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della ripartizione delle spese processuali e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC per analogia), conserva invece un interesse;
che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che nel caso concreto il reclamante ha rilevato a ragione che il Giudice di pace non aveva minimamente tenuto conto delle sue osservazioni all’istanza;
che l’assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g
CPC) e del diritto di essere sentito dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che aveva diritto a una spiegazione sui motivi per cui il magistrato ha giudicato infondate le sue contestazioni, in particolare in merito allo sconto del 20% ch’egli afferma di aver ottenuto per aver procacciato quattro nuovi clienti all’istante, all’interruzione del servizio con effetto immediato, men-tre a suo dire egli stava rispettando i propri obblighi come da accordi presi, e alla compensazione con i disagi e costi che ne sono derivati per lui;
che la decisione impugnata avrebbe pertanto verosimilmente dovuto essere annullata, anche per quanto attiene alla tassa di giustizia, e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio motivato (cfr. sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024 consid. 1.3.3);
che in parziale accoglimento del ricorso occorre annullare la tassa di giustizia di fr. 130.– di prima istanza;
che il reclamo è diventato senza oggetto a causa della decisione del reclamante di pagare l’importo posto in esecuzione, ciò che avrebbe potuto fare prima d’inoltrare il reclamo, evitando così le relative spese processuali, che vanno pertanto poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non possono essere riconosciute al reclamante spese ripetibili per la prima sede, poiché il motivo di rinvio della causa al primo giudice sarebbe stato da imputare solo a quest’ultimo, ma spese ripetibili non possono essere poste a carico dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);
che la CO 1 non ha diritto a ripetibili di seconda sede, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'550.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata e la relativa tassa di giustizia di fr. 130.– sono annullati.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – RA 1, __________, casella postale __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).