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14.2024.118 • TRAC TI 14.2024.118 Generato dall'IA

Moot Appeal with Partial Annulment for Lack of Reasoning in Enforcement Objection Ruling

Numero d'incarto 14.2024.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed challenging a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an enforcement order concerning a monetary claim; however, the appeal itself became moot when the appellant satisfied the debt. The appellate court determined that while the main issue was resolved by payment, the initial decision had to be partially annulled because the lower court failed to provide reasoning on the appellant's substantive arguments (regarding a discount, service interruption, and set-off), constituting a violation of the right to be heard, but the appeal costs were placed on the appellant as they could have prevented the appeal by paying earlier.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Estinzione dell’esecuzione mediante integrale pagamento all’ufficio dopo l’inoltro del reclamo. Stralcio e decisione sulle spese

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo decisione parziale esecuzione della sentenza condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Used to order the removal of the case from the role because the appeal became moot due to payment.

art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC

Cited to explain why the appeal became moot regarding the provisional rejection of the opposition.

art. 238 lett. g CPC

Cited in the reasoning to establish a manifest violation of the law that would have led to annulment.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to place the costs of the appeal proceedings onto the appellant because the case became moot due to their payment.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the general principle for allocating costs when a case becomes moot.

art. 318 cpv. 3 CPC

Cited by analogy for the allocation of costs from the first instance.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned when assessing the possibility of an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when assessing the possibility of an appeal to the Federal Supreme Court regarding the monetary threshold.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the remedies section regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section regarding the appeal deadline.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the remedies section regarding the requirement of fundamental legal importance for the appeal.

art. 116 LTF

Cited in the remedies section regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited in the reasoning regarding the violation of the right to be heard.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.118 · Lugano 13 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 20 settembre 2023 dalla

CO 1, __________ (rappresentata dalla RA 1 , __________) contro

RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'550.80 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 5 settembre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese, tassa di giustizia e indennità;

che il 30 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che la Camera ha accertato d’ufficio che il 21 novembre 2024 RE 1 ha estinto l’esecuzione mediante integrale pagamento all’Ufficio;

che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne (art. 59 cpv. 2 lett. a e

60 CPC);

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la questione della ripartizione delle spese processuali e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC per analogia), conserva invece un interesse;

che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che nel caso concreto il reclamante ha rilevato a ragione che il Giudice di pace non aveva minimamente tenuto conto delle sue osservazioni all’istanza;

che l’assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g

CPC) e del diritto di essere sentito dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che aveva diritto a una spiegazione sui motivi per cui il magistrato ha giudicato infondate le sue contestazioni, in particolare in merito allo sconto del 20% ch’egli afferma di aver ottenuto per aver procacciato quattro nuovi clienti all’istante, all’interruzione del servizio con effetto immediato, men-tre a suo dire egli stava rispettando i propri obblighi come da accordi presi, e alla compensazione con i disagi e costi che ne sono derivati per lui;

che la decisione impugnata avrebbe pertanto verosimilmente dovuto essere annullata, anche per quanto attiene alla tassa di giustizia, e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio motivato (cfr. sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024 consid. 1.3.3);

che in parziale accoglimento del ricorso occorre annullare la tassa di giustizia di fr. 130.– di prima istanza;

che il reclamo è diventato senza oggetto a causa della decisione del reclamante di pagare l’importo posto in esecuzione, ciò che avrebbe potuto fare prima d’inoltrare il reclamo, evitando così le relative spese processuali, che vanno pertanto poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non possono essere riconosciute al reclamante spese ripetibili per la prima sede, poiché il motivo di rinvio della causa al primo giudice sarebbe stato da imputare solo a quest’ultimo, ma spese ripetibili non possono essere poste a carico dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);

che la CO 1 non ha diritto a ripetibili di seconda sede, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'550.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata e la relativa tassa di giustizia di fr. 130.– sono annullati.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________; – RA 1, __________, casella postale __________, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).