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14.2024.116 • TRAC TI 14.2024.116 Generato dall'IA

Enforcement Court Dismisses Late Appeal Against Payment Order

Numero d'incarto 14.2024.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An enforcement court dismissed a debtor's appeal against a decision that provisionally rejected their opposition to a payment order for an outstanding debt of over 2,200 because the appeal was filed after the ten-day deadline had expired. The court reasoned that notification of the lower court's decision was deemed complete on the seventh day following the failed delivery attempt, as the debtor should have expected the decision and their subsequent request to extend the postal retention period did not override the statutory deeming provision for notification.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 31 LEF, Art. 142 cpv. 1 CPC; Enforcement Court Dismisses Late Appeal Against Payment Order: The court reasoned that notification of the lower court's decision was deemed complete on the seventh day following the failed delivery attempt, as the debtor should have expected the decision and their subsequent request to extend the postal retention period did not override the statutory deeming provision for notification.

Parole chiave

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esecuzione per debiti ordine di pagamento notificazione della decisione termine legale impugnazione della cancellazione pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 123 III 493
che il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge (DTF 123 III 493, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied this article to determine that court costs follow the outcome of the judgment, as the appeal was dismissed.

Art. 60 CPC

The court cited this article when stating that inadmissibility (of the appeal) must be ascertained ex officio.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.116 · Lugano 3 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.247 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 6 febbraio 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'227.50 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 26 agosto 2024 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 6 febbraio 2024 e rigettato in via provvisoria l’oppo­sizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’i­­stante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento (e implicitamente la reiezione dell’istanza), protestate le spese giudiziarie;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza

impugnata è stato depositato il 27 agosto 2024 nella casella postale della RE 1, la quale ne ha prolungato il termine di

giacenza, per poi ritirarla solamente il 19 settembre (v. tracciamento della raccomandata n. __________);

che, tuttavia, in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; tra tante: sentenze della CEF 14.2023.63 del 20 ottobre 2023, 14.2023.4 del

21 giugno 2023 e 14.2022.22 del 27 febbraio 2022 pag. 2);

che nella fattispecie la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, avendo ricevuto l’istanza e l’ordinanza del 12 febbraio 2024 (a detta sua il 19 febbraio 2024) con cui il primo giudice le ha fissato un termine per presentare osservazioni all’i­­stanza;

che la convenuta ha del resto fatto uso del termine inoltrando osservazioni il 21 febbraio 2024;

che la decisione va quindi reputata notificata alla reclamante già il 3 settembre 2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), avvenuto il 27 agosto 2024;

che il termine di ricorso ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 4 settembre 2024, ed è scaduto il 13 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che presentato solo il 25 settembre 2024 (data dell’adesivo posta­le), il reclamo è di conseguenza tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF), ovvero è inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che non è di rilievo il prolungamento del termine di giacenza postale disposto dalla reclamante medesima

(operazione del 27 agosto 2024 indicata sul citato tracciamento: *“ordine attivato dal destinatario: Scadenza prorogata”*);

che in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale;

che il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge (DTF 123 III 493, consid. 1; citata 14.2023.4 pag. 3 e il rinvio);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella sua commisurazione va tenuto conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6);

che non si pone invece problema di ripetibili, poiché la CO 1 non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo con le osservazioni al reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'227.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 200.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).