Bankruptcy Annulment Due to Procedural Violation of Right to be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision declaring a party bankrupt based on an unpaid debt, with the appellant arguing a violation of their right to be heard. The reviewing court found that the lower court's procedure, which allowed for written observations instead of mandating an appearance hearing as required by law, constituted a manifest procedural deficiency, especially since the appellant had potentially not received the notice due to a change of address. Consequently, the court partially granted the appeal, annulling the bankruptcy declaration and remitting the case for a new decision following the proper convening of the parties for a hearing, while rejecting the appellant's request to dismiss the initial bankruptcy petition on substantive grounds.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 as the requirement for convening the parties to a hearing, which was violated by the lower court.
Cited in consideration 2.2 as the basis for annulling the decision and remitting the case to the lower court.
Used to determine the allocation of the judicial fee based on the partial success of the appeal.
Cited regarding the equitable allocation of court costs, leaving part of the fee to the State because the necessity for referral was not attributable to the parties.
Testo completo
RE 1 Incarto n. 14.2024.114 · Lugano 18 ottobre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.708 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 giugno 2024 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 24 giugno 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'648.32 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal primo giudice, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 12 settembre 2024 il Pretore aggiun-to ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito. Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2024 (secondo le sue stesse allegazioni), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2. Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi della Pretura del Distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’udienza, è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel-la lite (sentenze della CEF 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1 Nel caso in esame, il reclamante non ha invero contestato immediatamente il modo scelto dal Pretore aggiunto per garantire il contraddittorio, ma ha rilevato nel reclamo di non aver ricevuto l’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza, verosimilmente perché ha traslocato nei Grigioni (a __________) a fine del 2023. Nell’incarto pretorile figurano del resto le fotocopie delle buste con cui sono state spedite in posta raccomandata il citato invito e la decisione impugnata, con la menzione dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato (ovvero __________), rispettivamente del suo trasloco e della scadenza del termine di rispedizione. Non si evince dall’incarto che la Pretura abbia fatto ricerche per determinare il nuovo indirizzo del convenuto, avvalendosi semmai dell’assistenza dell’istante, né che abbia pubblicato l’invito sul Foglio ufficiale. Ad ogni modo già la sola violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta che determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).
2.2 Il reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al primo giudice
per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda
di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. Non poteva limitarsi a ipotizzare il pagamento dell’esecuzione avviata dall’istante, ma avrebbe dovuto informarsi presso l’Ufficio d’esecuzione indicando il numero dell’esecuzione che figura sulla decisione di fallimento e nulla gli avrebbe impedito di pagare la somma posta in esecuzione per evitare un rinvio della causa al primo giudice (come peraltro accennato nella decisione di concessione dell’effetto sospensivo).
2.3 Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116 del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.
52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta a carico del reclamante nella misura della sua soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre per equità la rimanenza va lasciata a carico dello Stato, poiché la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Ripetibili non possono essere poste a carico né della controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art.
107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio). Le spese giudiziarie di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 settembre 2024 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di
RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico per metà. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’altra metà gli è restituita. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).