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14.2024.113 • TRAC TI 14.2024.113 Generato dall'IA

Creditor Appeal Dismissed for Late Introduction of Evidence Regarding Enforcement Invoices

Numero d'incarto 14.2024.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional lifting of an opposition to an enforcement measure based on domestic service invoices, which the lower court rejected because the invoices alone did not constitute a recognized debt under the relevant enforcement law. The appellate court dismissed the creditor's appeal as inadmissible because the creditor attempted to introduce new evidence and legal arguments—specifically signed framework conditions and an updated statement of account—for the first time on appeal, which is prohibited, and further reasoned that even the newly submitted documents, particularly the framework conditions where the fee depended on the debtor's variable financial circumstances, did not qualify as a valid title for provisional lifting as the exact sum was not determinable at the time of signing.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escussa. Produzione delle condizioni quadro firmate solo con il reclamo

Parole chiave

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esecuzione per debiti nuove allegazioni di diritto conti finanziari fatture impagate documenti validi rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to a lack of reasoned grounds (carenza di motivazione).

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for deeming the new facts and evidence presented in the appeal inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the event of losing the appeal (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.113 · Lugano 24 dicembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre 2024 dalla

RE 1 , __________ contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 17 settembre 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2024 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 agosto 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 (in seguito: RE 1) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 407.05, indicando quale causa del credito la *“Fattura economia domestica (vedi allegati) Fattura no: __________”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2024 l’RE 1 ne ha chiesto il ri-getto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. L’escutente ha allegato all’istanza alcune fatture e, quale motivazione della stessa, ha scritto unicamente che *“trattasi di fatture (vedi allegati) per interventi di aiuto domestico effettuati e beneficio della signora CO 1 nel periodo da marzo a settembre 2023”*.

C. Statuendo con decisione del 13 settembre 2024, la Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 50.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 settembre 2024 per ottenerne, implicitamente, la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata

– emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la nuova notifica è avvenuta in concreto all’ABAD il 16 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 26 settembre. Presentato già il 17 settembre 2024 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Urkundenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata la Giudice di pace ha statuito che fra

i documenti allegati dall’RE 1 non c’è un valido riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza. Ha però

ricordato che l’istan­­te può far valere la sua pretesa mediante l’azione di merito (art. 79 LEF), in procedura semplificata, preceduta dal necessario tentativo di conciliazione.

4. Nel reclamo l’RE 1 prende atto che per la prima giudice le fatture insolute e il precetto esecutivo allegati all’istanza non costituisco­no un titolo di rigetto, sicché acclude una copia delle condizioni qua­dro, firmate da CO 1, e un estratto conto aggiornato, da cui risulta ch’ella ha ricevuto prestazioni di *“aiuto domestico”* da parte sua e che ha onorato la maggior parte delle (altre) fatture. Chiede pertanto implicitamente la riforma della decisione impugnata, nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). *Conditio sine qua non* è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III

297 consid. 2.3.1, pag. 302) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con riferimenti).

5.1 Orbene, come ha correttamente rilevato la Giudice di pace, sem­plici fatture non

firmate dall’escusso non sono titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.121

del 23 febbraio 2024, consid. 5). Non lo è neppure il precetto esecutivo, sia

perché con esso l’escusso non s’impegna a pagare una somma di denaro, sia perché manca la sua firma (sopra consid. 5).

A ragione l’RE 1 non lo contesta, tant’è che fonda l’impugnativa sulle condizioni quadro e sull’estratto conto. Sennonché, tanto le allegazioni di fatto, quanto i due documenti a supporto sono stati addotti per la prima volta con il reclamo, ovvero inammissibilmen­te (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché, interamente fondato su fatti che non possono essere presi in considerazione in questa sede, il reclamo è irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

5.2 Per mera abbondanza, sia detto che, per i motivi appena esposti (sopra consid. 5),

l’estratto conto non è un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Lo stesso vale per le condizioni quadro, perlomeno in questo caso particolare. In effetti, pur essendo sottoscritte da CO

1, che si è dunque impegnata a pagare *“il contributo degli utenti per le prestazioni di economia domestica”*, come quello oggetto delle fatture che l’escutente vuole incassare (per il

resto, la mercede è addebitata alla Cassa malati: punto 1.2/A, pag. 1), siffatto contributo *“è commisurato alle condizioni finanziarie del­l’utente e delle persone

viventi nella stessa economia domestica”*, onde il suo obbligo di *“comunicare ogni anno il proprio reddito e la propria sostanza”* oppure di *“autorizzare RE 1 a richiedere tali dati direttamente al Comune di residenza”* (pag. 6). Al momento della sottoscrizione, l’escussa non poteva sapere né facilmente determinare quale somma di denaro s’impegnava a pagare, sicché il suo riconoscimento non vale come titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF (sopra consid. 5).

5.3 Sempre come ha correttamente ricordato la Giudice di pace, ciò non impedisce all’RE 1 di far valere la sua pretesa mediante un’azione di merito (art. 79 LEF) in procedura semplificata, essen­do il valore litigioso inferiore a fr. 30'000.– (art. 243 cpv. 1 CPC), preceduta dal necessario tentativo

di conciliazione (art. 197 *cum* 198 CPC *a contrario*). L’istanza di conciliazione prodotta con il reclamo, debitamente

compilata, va presentata non alla Camera, bensì alla stessa Giudice di pace (art.

31 CPC *cum* 31 lett. a LOG *cum* Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti [Comuni facenti parte del Circolo di Bellinzona]).

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 407.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’RE 1 sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).