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14.2024.110 • TRAC TI 14.2024.110 Generato dall'IA

Debtor's Solvency Plausibility Required for Annulment of Bankruptcy After Debt Satisfaction

Numero d'incarto 14.2024.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor, which the lower court granted, leading the debtor to appeal, asserting that the underlying debt had subsequently been settled. The appellate court reasoned that to annul a bankruptcy declaration under the relevant statute, the appealing debtor must not only prove the debt satisfaction (which occurred after the declaration) but also render their overall solvency plausible through objective evidence, such as bank statements showing sufficient funds to cover remaining obligations. Finding that the debtor had deposited funds sufficient to cover the initiating debt and provided evidence showing only minor remaining execution proceedings covered by readily available liquidity, the court deemed the solvency sufficiently plausible and therefore upheld the appeal, annulling the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Debtor's Solvency Plausibility Required for Annulment of Bankruptcy After Debt Satisfaction: The appellate court reasoned that to annul a bankruptcy declaration under the relevant statute, the appealing debtor must not only prove the debt satisfaction (which occurred after the declaration) but also render their overall solvency plausible through objective evidence, such as bank statements showing sufficient funds to cover remaining obligations. Finding that the debtor had deposited funds sufficient to cover the initiating debt and provided evidence showing only minor remaining execution proceedings covered by readily available liquidity, the court deemed the solvency sufficiently plausible and therefore upheld the appeal, annulling the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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procedura di fallimento solvibilità finanziaria opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito astratto procedura di annullamento mancata prova della solvibilità Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 2 LEF

This article provided the substantive legal basis for annulling the bankruptcy declaration because the debt was extinguished.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This article establishes the jurisdiction of the Court of Appeal (CEF) to hear the appeal against the bankruptcy decision.

art. 319 lett. a CPC

This procedural article is cited as the basis for the remedy (appeal/reclamo) against the lower court's decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article justifies imposing court costs on the appellant due to the recourse initiated following their late payment.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

These articles are cited as the basis for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article governs the deadline for filing an appeal (ricorso) to the Federal Tribunal against the current decision.

art. 46 cpv. 1 LTF

This article governs the suspension of the appeal deadline during judicial holidays, relevant for the remedies section.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.110 · Lugano 25 settembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.459 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 23 maggio 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 settembre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2024 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 23 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 20'365.90 oltre a spese.

B. All’udienza di discussione del 4 settembre 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2024 il Pretore aggiunto supplente ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 15 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentato *brevi manu* tre giorni pri­ma, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamen­ti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame, il 10 settembre 2024 la reclamante ha versato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (UE) fr. 71'254.25, sufficienti a

estinguere quindici esecuzioni in corso nei suoi confronti, tra cui quella dell’istante, per la quale l’UE ha però

depositato la relativa somma in attesa della decisione sul reclamo. Il versamento essendo stato effettuato prima della scadenza del termine di reclamo, il primo presupposto di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 (n. 1) risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – dal conteggio dell’UE (all’11 settembre 2024, doc. N) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti solo quattro esecuzioni, per poco più di fr. 15'000.– complessivi, tutte sospese da opposizione e coperte dalle liquidità depositate sul suo conto presso la Raiffeisen (di fr. 19'527.29, doc. O). La reclamante ha inoltre successivamente pagato una delle quattro rimanenti esecuzioni (la n. 3545881, doc. Q accluso allo scritto del 20 settembre 2024). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che non sussistono attestati di carenza di beni a carico della reclamante.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 settembre 2024 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 200.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).