Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Dismissed Due to Inadequate Ground of Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order initiated by the Canton for the collection of CHF 158,512.95, primarily based on finalized child support judgments and debt recovery certificates. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adequately address the reasoning of the lower court's decision—which upheld the provisional rejection based on the validity of the debt titles and the lack of legally recognized objections—instead only reiterating general claims of severe financial hardship and health issues; the court clarified that such economic circumstances are matters for the execution office to consider during the seizure phase to ensure the debtor's subsistence minimum, not grounds for rejecting the opposition at this stage.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Invocazione di problemi economici e di salute
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the legal grounds the judicial authority can consider for rejecting an opposition, which the court implicitly confirmed by rejecting the appeal based on insufficient motivation regarding these grounds.
This provision, concerning the execution stage (lien amount), was cited to explain that the debtor's economic difficulties would be considered later during the seizure, not at the provisional rejection stage.
This article was applied to order the appellant (the unsuccessful party) to bear the court costs.
Testo completo
RE 1 Incarto n. 14.2024.107 · Lugano 9 dicembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.624 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 giugno 2024 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (patrocinato dall’PA 1 __________) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 158'512.95, indicando quale causa del credito: *“Ripresa degli ACB*
*n. __________ per un importo di 36'381.00 del 13.09.2004*
*n. __________ per un importo di 6'285.00 del 28.07.2000*
*n. __________ per un importo di 60'218.95 del 18.09.2001*
*n. __________ per un importo di 18'411.00 del 02.04.2008*
*n. __________ per un importo di 46'661.00 del 28.01.2005*
*Sentenza della Pretura di Bellinzona del 23.04.98 per alimenti dovuti ai figli __________ e __________, dedotti i versamenti effettuati”*;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 giugno 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 luglio 2024.
che statuendo con decisione del 27 agosto 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 3 settembre 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 4 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a RE 1 il 30 agosto 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art.
251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
93 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nelladecisione impugnata il Pretore ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza pretorile del 23 aprile 1998 dalla quale derivano i crediti relativi ai contributi alimentari oggetto dei cinque attestati di carenza di beni prodotti con l’istanza;
che ha d’altronde constatato che l’escusso non aveva sollevato alcuna valida eccezione giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, ma si era limitato a rilevare di essere impossibilitato a pagare gli alimenti, poiché beneficia solamente *“dell’AVS e della complementare”;*
che
il Pretore ha spiegato di non essere competente, come giudice del rigetto, per valutare la situazione economica dell’escusso
e ancor meno per respingere l’istanza sulla base di tale valutazione;
che con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma ribadisce di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di avere problemi di salute;
che in particolare rileva di ricevere unicamente quanto gli viene versato dall’assistenza sociale – sufficiente solamente per la sua sopravvivenza – e di non disporre di alcun patrimonio che possa essere utilizzato per saldare il debito oggetto del procedimento;
che il reclamo è quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;
che del resto, come già rilevato dal primo giudice, problemi finanziari (o di salute) non costituiscono motivi che secondo la legge – e segnatamente l’art.
81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che spetta infatti all’ufficio d’esecuzione, in sede di pignoramento, verificare l’entità dei redditi e della sostanza dell’escusso e di limitare il pignoramento dei redditi a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che perciò delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante sentenze della CEF 14.2024.1 del 27 maggio 2024 pag. 4, 14.2022.69 del 19 agosto 2022 pag. 3, 14.2019.225 del 16 dicembre 2019 pag. 4 e 14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 158'512.95, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).