Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2024.102 • TRAC TI 14.2024.102 Generato dall'IA

State v. Debtor (Enforcement Costs After Tardy Payment)

Numero d'incarto 14.2024.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The State, seeking definitive dismissal of an opposition to an enforcement order for an unpaid fine, appealed a lower court decision that struck the case from the roll and assigned procedural costs to the State after the debtor subsequently paid the debt during the enforcement proceedings. The appellate court reasoned that a payment made during the opposition phase renders the underlying request moot and requires striking the case, but the resulting cost allocation depends on an equitable assessment of who caused the need for litigation and the procedural superfluity, concluding that the debtor's tardy payment caused the unnecessary costs, thus overturning the lower court to place the CHF 40 procedural costs on the debtor, while waiving collection of costs for the appeal itself due to an apparent judicial error not attributable to the parties.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali

Parole chiave

Generato dall'IA
spese d'esecuzione pagamento dell'ammenda decisione d'esecuzione valore litigioso spese di procedura ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 107 cpv. 2 CPC

Used as the basis for the equitable decision to waive collection of procedural costs in the appellate instance.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in reasoning regarding the inadmissibility of a federal appeal due to insufficient value in dispute (though not explicitly in the dispositive, it relates to the remedies mentioned right before the dispositive and is procedural context for the appeal).

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in reasoning regarding the possibility of filing a federal appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the condition for filing an appeal concerning a question of fundamental legal importance.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recesses.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2024.102 · Lugano 22 novembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 8 luglio 2024 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

CO 1, __________ (rappresentato dalla curatrice RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 27 agosto 2024 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 22 agosto 2024 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2024 dalla sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 759.40, indicando quale causa del credito la *“Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 759.40 del 12.06.2019 Decreto 17/07/2018 n. 32551 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”*;

che avendo CO 1 interposto opposizione al pre-cetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2024 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia;

che con le osservazioni all’istanza il convenuto ha prodotto la pro­va di aver pagato all’UE il 19 luglio 2024 il credito posto in esecuzione, comprese le spese;

che statuendo con decisione del 22 agosto 2024, la Giudice di pa­ce ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’istante le

spese processuali di fr. 40.–;

che

contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2024 per ottenerne la riforma nel senso

dell’addebito delle spese processuali al convenuto, facendo valere che CO 1 ha paga­to il dovuto durante il procedimento giudiziario,

ovvero ha fatto acquiescenza (art. 241 CPC), sicché risulta soccombente e, di conseguenza, deve pagare (anche) le spese processuali (art. 106 CPC);

che in realtà il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza all’istanza di rigetto dell’opposi­zione (sentenza della CEF 14.2022.80 del 21 novembre 2022, consid. 4 e il rinvio), ma rende l’istanza priva di oggetto e ne impone dunque lo stralcio (art. 242 CPC) se il pagamento interviene durante la procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022, consid. 5);

che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1, e della CEF 14.2024.51 dell’11 settembre 2024, pag. 4 e il rinvio);

che nel caso concreto le spese giudiziarie erano da porre a carico dell’escusso, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia

l’avvio della causa sia il suo (parziale) stralcio gli sono dunque imputabili (già citata 14.2022.77, consid. 5);

che la necessità del reclamo essendo dovuta a un errore manifesto della Giudice di pace (*“Justizpanne”*) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024, consid. 2);

che non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo e, dunque, non essendosi opposto alla riforma chiesta dal reclamante;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 40.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– sono poste a carico del­la convenuta.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; – RA 2, __________, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).