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14.2024.1 • TRAC TI 14.2024.1 Generato dall'IA

Municipality v. Taxpayer: Appeal Dismissed for Failure to Specifically Rebut Lower Court's Reasoning in Tax Objection Proceedings

Numero d'incarto 14.2024.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that definitively rejected their objection to an executive decree initiated by a municipality to recover the 2020 municipal tax, interest, and collection fees, with the debtor arguing for a suspension of payment due to financial hardship stemming from unreceived benefits and disputes over access to documentation. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically counter the reasoning of the lower court's decision, instead merely reiterating arguments about their precarious financial situation and alleged obstruction of access to records, which the court noted are grounds relevant only at the stage of asset seizure, not in opposition proceedings to definitively reject an objection.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Municipality v. Taxpayer: Appeal Dismissed for Failure to Specifically Rebut Lower Court's Reasoning in Tax Objection Proceedings: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically counter the reasoning of the lower court's decision, instead merely reiterating arguments about their precarious financial situation and alleged obstruction of access to records, which the court noted are grounds relevant only at the stage of asset seizure, not in opposition proceedings to definitively reject an objection.

Parole chiave

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opposizione riscossione dell'imposta allegazione motivata cessazione dei pagamenti procedura giudiziaria tributaria ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 93 LEF
2 LEF) e che – seppur fosse spiacevole dal punto di vista umano – non è possibile tenere conto della precaria situazione finanziaria dell’escussa per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, fermo restando che se ne potrà tenere conto in sede di pignoramento (art. 93 LEF);
Art. 17 cpv. 3 LEF

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article determines the general rule for charging legal costs based on the outcome (which was not applied due to the exception below).

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.1 · Lugano 27 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.4361 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 settembre 2023 dal

Comune di __________, __________ (rappresentato dal proprio Municipio, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'208.10 oltre agli interessi del 2.5% dal 4 agosto 2023 (indicando quale causa del credito l’*“Impost[a] comunale per l’anno 2020”*), fr. 81.65 (per *“In­teressi* *su R.A”*), fr. 50.– (per *“Spese diffida”*) e fr. 76.60 (per *“Interessi calcolati fino al 3.08.2023”*);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 settembre 2023 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 ottobre 2023;

che statuendo con decisione del 12 dicembre 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2023, chiedendo di *“tenere in sospeso”* le richieste di pagamento delle imposte;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 28 dicembre 2023, il reclamo è tempestivo (art. 145 cpv. 4, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC; 56 n. 2 e 63 LEF);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza, ritenendo indubbio che la decisione di tassazione concernente l’im­posta cantonale 2020, il relativo conguaglio per l’imposta comunale 2020 e la diffida acclusi all’istanza costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale, gli interessi e la tassa di diffida (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e che – seppur fosse spiacevole dal punto di vista umano – non è possibile tenere conto della precaria situazione finanziaria dell’escussa per respingere o sospendere l’istanza di rigetto, fermo restando che se ne potrà tenere conto in sede di pignoramento (art. 93 LEF);

che nel reclamo RE 1 si duole nuovamente che da anni le viene negato il diritto di consultare il suo dossier presso gli uffici d’esazione, d’esecuzione, di tassazione, *“ecc.”*;

che la reclamante ribadisce di essere invalida da dieci anni, ma di aver ricevuto solo in parte le rendite dovutele, ciò che non le ha permesso di pagare i premi della cassa malati e causato il blocco della copertura delle spese mediche e farmaceutiche, peggiorando le sue difficoltà finanziarie, anche perché ha dovuto trovare il modo di pagare le medicine indispensabili alle sue patologie croniche;

che

per questi motivi ella chiede di sospendere le *“richieste di pagamento”* delle imposte fino a quando le*“diverse istituzioni”* (sociali) non provvederanno a emanare le decisioni, a mandarle gli incarti richiesti e a pagarle ciò che le spetta di diritto;

che così facendo, tuttavia, la reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma ripete quanto già espo-sto in prima sede senza spendere una parola sulla motivazione del giudice di prime cure;

che insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile;

che ad ogni modo l’allegazione (parzialmente nuova, v. pag. 2 del­le osservazioni) secondo cui le sarebbe stato negato il diritto di consultare i suoi incarti non è sostanziata con documenti e non è comunque pertinente nella presente procedura, poiché le spetta­va sollecitare una risposta dalle autorità competenti e semmai im­pugnare una decisione negativa o inoltrare un ricorso per denegata o ritardata giustizia (ad es. art.

17 cpv. 3 LEF per quanto riguarda l’ufficio d’esecuzione);

che per il resto il Pretore ha correttamente rilevato che censure riguardanti le difficoltà economiche (e di salute) dell’escussa non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione e che se ne potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF), secondo la giurisprudenza consolidata di questa Camera (tra tante: sentenze 14.2023.77 del 12 di­cembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, siccome sussistono a carico della reclamante esecuzioni per quasi fr. 80'000.– e sei attestati di carenza beni per quasi fr. 15'000.–, sicché risulta opportuno prescindere eccezionalmen­te dal loro prelievo;

che non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).