Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2023.96 • TRAC TI 14.2023.96 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Due to Subsequent Full Debt Repayment

Numero d'incarto 14.2023.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a debtor bankrupt following an application by a cantonal compensation fund due to outstanding social security contributions totaling over CHF 119,000. The debtor subsequently filed an appeal, claiming full repayment, and presented documentation proving that a payment of CHF 77,418.40 was accepted by the creditor on a date subsequent to the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement for debt extinguishment. The appellate court reasoned that because the creditor confirmed full payment of all capital, expenses, and interest, and the debtor provided objective evidence suggesting that outstanding execution proceedings were resolved or minor, the debtor's solvency was rendered sufficiently probable, leading to the necessary annulment of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Annulment of Bankruptcy Due to Subsequent Full Debt Repayment: The debtor subsequently filed an appeal, claiming full repayment, and presented documentation proving that a payment of CHF 77,418.40 was accepted by the creditor on a date subsequent to the bankruptcy declaration, thereby satisfying the requirement for debt extinguishment. The appellate court reasoned that because the creditor confirmed full payment of all capital, expenses, and interest, and the debtor provided objective evidence suggesting that outstanding execution proceedings were resolved or minor, the debtor's solvency was rendered sufficiently probable, leading to the necessary annulment of the bankruptcy order.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni scoperti successivamente procedura di annullamento restituzione dei conferimenti indennità piena ordine di pagamento remissione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

This article established the ground for annulling the bankruptcy declaration based on the debtor proving solvency and extinguishing the debt.

art. 194 cpv. 1 LEF

This article was cited in conjunction with Art. 174 LEF regarding the application of rules for bankruptcy without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in connection with the imposition of court costs for the first instance due to the debtor's late payment.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in reasoning regarding the calculation of the judicial fee imposed on the appellant.

art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC

Cited in the introduction to define the applicable appeal remedy (reclamo) against the lower court's decision.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited in the introduction to establish the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber (CEF) to review the appeal.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited to establish that the lower court's decision was a final, unappealable decision in bankruptcy matters.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited to confirm the principle that the Chamber decides based on the lower court's records.

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited to confirm the limitation of the review to motivated complaints in the appeal.

art. 320 CPC

Cited regarding the grounds for appeal (erroneous application of law or manifestly wrong finding of facts).

art. 326 cpv. 2 CPC

Cited regarding the inadmissibility of new allegations/evidence, with exceptions.

art. 251 lett. a CPC

Cited to characterize the initial decision as rendered in summary procedure.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in relation to the deadline for challenging the decision rendered in summary procedure.

art. 174 cpv. 1, 194 LEF

Cited in relation to the deadline for challenging the decision.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the imposition of costs in the dispositive (Order II and III).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2023.96 · Lugano 2 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1964 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 aprile 2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 settembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 19 aprile 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 119'924.45 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 7 giugno 2023 sono comparse entrambe le parti, mentre a quella aggiornata concordatamente per il 13 settembre si è presentata solo l’istante, che ha confermato la sua domanda e prodotto un calcolo aggiornato dello scoperto.

C. Statuendo con decisione 13 settembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei

confronti dell’istante. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, aven­do la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzio­­ne del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 19 settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 29 settembre. Presentato il 21 settembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinvian­do all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto

deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istan­­za e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF

14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto una dichiarazione scritta rilasciata dall’istante il 19 settembre 2023 (doc. E), che conferma la ricezione il 18 settembre 2023 di un versamento di fr. 77'418.40 a saldo della totalità dei crediti da essa vantati in capitale, spese e interessi. Il presupposto dell’art. 174 cpv.

2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risulta di con­seguenza adempiuto.

2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2.2 Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto l’estratto del registro delle esecuzioni (doc. F), da cui risultavano al 14 settembre 2023 14 esecuzioni per fr. 183'697.30, tutte sospese da opposizione. Otto sono esecuzioni dell’istante che sono state pagate il 18 settembre 2023 con il versamento di fr. 77'418.40 (sopra consid. 2.1). In quella della __________ (n. __________) l’istante ha ritirato l’istanza di condanna della fallita e di rigetto definitivo dell’opposi­zione (decisione di stralcio del 10 dicembre 2018 acclusa come doc. G), sicché non va considerata nella valutazione della solvibilità della reclamante. Lo stesso dicasi per le esecuzioni n. __________, __________ e __________ che la Confederazione Svizzera ha ritirato in seguito al loro integrale pagamento (doc. H), ciò che la reclamante ha negligentemente omesso di comunicare all’Ufficio d’ese­­cuzione. Il saldo dell’esecuzione n. __________, di fr. 0.10, è irrisorio per la questione della solvibilità. Per quanto riguarda infine l’ese­cuzione n. __________ dell’__________, risulta verosimile che la banca l’abbia ritirata in seguito all’accordo raggiunto all’udienza di conciliazione dell’8 marzo 2021 (doc. I) e ne abbia promossa una nuova (n. __________) per il saldo di fr. 45'008.– (doc. J), che la convenuta ha apparentemente provveduto a pagare, come risulta dallo stralcio della susseguente causa di fallimento (doc. K e L). Non risultano d’altronde attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 settembre 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).