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14.2023.94 • TRAC TI 14.2023.94 Generato dall'IA

Creditor's Appeal on Execution Order Inadmissible Due to Procedural Error

Numero d'incarto 14.2023.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an opposition to an execution order arising from an allegedly breached long-term car lease agreement, where the lower court only partially granted the request, validating claims for lease installments but not for excess mileage or accident deductibles. The appellate court deemed the creditor's appeal inadmissible because the appellant failed to properly contest the reasoning of the lower court's decision, instead submitting new documents supporting the disallowed claims, which are inadmissible in appeal proceedings under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Creditor's Appeal on Execution Order Inadmissible Due to Procedural Error: The appellate court deemed the creditor's appeal inadmissible because the appellant failed to properly contest the reasoning of the lower court's decision, instead submitting new documents supporting the disallowed claims, which are inadmissible in appeal proceedings under the relevant procedural code.

Parole chiave

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decisioni incidentali opposizione opposizione tardiva contratto di locazione impugnabilità della decisione di rinvio bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the appeal due to the introduction of new evidence, though the final order declares inadmissibility based on the overall lack of reasoning against the lower court's decision.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Cited as the basis for imposing court costs on the appellant according to the outcome of the decision (costs follow the event).
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
Art. 100 cpv. 1 LTF
a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the appeal due to the introduction of new evidence, though the final order declares inadmissibility based on the overall lack of reasoning against the lower court's decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant according to the outcome of the decision (costs follow the event).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for determining the amount of the court fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.94 · Lugano 8 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.3045 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 giugno 2023 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 13 settembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 31 agosto 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con un *“contratto di noleggio auto a lungo termine*” non datato, la RE 1 ha messo a disposizione della __________ un Porsche Macan S dal 16 aprile 2021 fino al 15 aprile 2022 per un canone di fr. 1'800.– mensili, oltre a una franchigia di fr. 1'500.– in caso di sinistro; la CO

1 è subentrata alla noleggiatrice a contare dal 16 maggio 2021;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 47'385.95 oltre agli interessi del 5% dal 21 febbraio 2023, indicando quale causa del credito il *“Noleggio auto __________

– rate scoperte – franchigia sinistro – km extra come da contratto di noleggio”*;

che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 giugno 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza la convenuta è rimasta silente;

che statuendo con decisione del 31 agosto 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 9'615.80 (anziché fr. 47'385.95), oltre agl’interessi del 5% dal 21 febbraio 2023, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– in ragione dei 4⁄5;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2023 per ottenere l’accoglimento integrale dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata, avvenuta alla RE 1 il 7 settembre 2022, il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata, il Pretore ha appurato che i contratti di noleggio prodotti dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio per i canoni di noleggio (di fr. 9'615.80) e gli interessi di mora richiesti, ma non per il costo dei chilometri supplementari percorsi (di fr. 36'270.15) né per la franchigia in caso di sinistro (di fr. 1'500.–), onde l’accoglimento solo parziale dell’i­stanza;

che nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che non discute, ma si limita a produrre nuovi documenti a sostegno delle sue pretese per supplemento per i chilometri supplementari e per la franchigia, chiedendo che l’istanza, alla luce di tali elementi, venga integralmente accolta;

che tali documenti, poiché prodotti per la prima volta in questa se­de, sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

che di conseguenza non se ne può tenere conto ai fini del giudizio odierno;

che il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;

che l’esito dell’odierno giudizio non preclude alla RE 1 la facoltà di presentare una nuova istanza di rigetto, cui annettere tutti i documenti necessari (DTF

140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid.

4.2.3 e 14.2018.38 del 12 settembre 2018 consid. 7.5);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'770.15 (36'270.15 + 1'500), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).