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14.2023.89 • TRAC TI 14.2023.89 Generato dall'IA

Execution Opposition Inadmissibility Due to Failure to Challenge Legal Grounds

Numero d'incarto 14.2023.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the final rejection of opposition to an execution order initiated by the Canton for recovery of a CHF 100 justice fee stemming from a traffic violation fine, arguing procedural delays in the underlying administrative action, the State's failure to respond to observations, and requesting the matter be dropped or the debt converted to custodial labor due to financial hardship. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the legal grounds of the lower court's decision—which correctly held that the final administrative decision constituted a valid title for debt collection and that the execution judge lacks jurisdiction to commute fines or consider personal financial situations as grounds for rejecting opposition—instead raising only arguments about the merits of the original fine and matters of economic hardship relevant only during the subsequent seizure phase.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Execution Opposition Inadmissibility Due to Failure to Challenge Legal Grounds: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the legal grounds of the lower court's decision—which correctly held that the final administrative decision constituted a valid title for debt collection and that the execution judge lacks jurisdiction to commute fines or consider personal financial situations as grounds for rejecting opposition—instead raising only arguments about the merits of the original fine and matters of economic hardship relevant only during the subsequent seizure phase.

Parole chiave

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motivi che possono invocarsi incompetenza per materia impugnazione di decisioni amministrative esecuzione del pignoramento decisioni incidentali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The cost of the current judgment is imposed according to the outcome of the case.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

The judicial fee for the current judgment is set based on these provisions.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2023.89 · Lugano 29 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 15/2023 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 12 giugno 2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 28 ottobre 2022 la Sezione della circolazione ha ammonito RE 1 per un’infrazione della circolazione stradale ed ha posto a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.–.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2023 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito la *“Misura amministrativa 2022 7046/22938036 del 28.10.2022”*.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 12 giugno 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza

con osservazioni scritte del 28 giugno 2023. Con replica del 31 luglio 2023 lo Stato del Cantone Ticino ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 1° settembre 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2023 per ottenere *“l’abbandono definitivo della procedura”* o subordinatamente la possibilità di *“scontare tutti gli importi scaturiti dal precetto

esecutivo in pena detentiva”*. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 2 settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto non prima del 12 settembre. Presentato *brevi manu* già il 7 settembre 2023, il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione d’ammonimento emessa il 28 ottobre 2022 dalla Sezione della circolazione, siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di giustizia di fr. 100.– posta in esecuzione, onde l’accoglimento del­l’istanza. Ha d’altronde rilevato che per infirmare tale titolo l’escus­­sa avrebbe dovuto sollevare eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF e che non è competenza del giudice del rigetto commutare tasse di giustizia o multe in lavori di pubblica utilità.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 rileva che il procedimento amministrativo di multa è stato avviato

tardivamente e *“oltre ogni termine”* dalla Sezione della circolazione: la decisione d’ammonimen­­to concerne in effetti una multa emessa molto prima (il 17 maggio 2020) e

già pagata. Lamenta che lo Stato del Canton Ticino non si è degnato di rispondere alle sue osservazioni all’istanza di rigetto (ignorate anche dal Giudice di pace) né al suo scritto del 3 agosto 2023, e non ha preso in considerazione i diritti che scaturiscono dalla sua *“situazione di carenza beni”* e dal suo stato precario di salute. Si duole che tutte le pretese ingiustificate dello Stato creano parecchie centinaia di franchi di spese, da pagare con il suo reddito assistenziale di soli fr. 980.– mensili. Evidenzia infine che vi è una netta sproporzione tra il proprio danno finanzia­rio rispetto a quello dell’istante.

Chiede quindi *“l’abbandono definitivo della procedura”* o subordinatamente la possibilità di *“scontare tutti gli importi scaturiti dal precetto esecutivo in pena detentiva”*.

1.3.3 Sennonché in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice. Non spiega infatti per quale motivo giuridico la decisione di ammonimento, che non pretende di aver impugnato né contesta essere passata in giudicato, non costituirebbe un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.

2 n. 2 LEF. Non indica neppure la ragione giuridica perché le sue ristrettezze

finanziarie o il suo stato precario di salute osterebbero al rigetto dell’opposizione né perché la sproporzione da

lei rilevata tra gl’interessi in presenza sarebbe di rilievo per il giudizio contestato. Lo scritto del 3 agosto 2023 è poi nuovo sicché non può essere preso in considerazione nella procedura in esame (v. sopra consid. 1.2). Chiede infine una commutazione delle spese poste in esecuzione in pena detentiva senza confrontarsi con il motivo per cui il Giudice di pace ha rifiutato la sua domanda, ossia il fatto che una misura del genere non rientra nella sua competenza. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.

1.3.4 Per abbondanza, si evince dall’art. 81 LEF che motivi di estinzione o annullamento che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Le critiche alla decisione d’ammonimento contenute nel reclamo sono pertanto irricevibili, poiché RE 1 avrebbe dovuto semmai farle valere con un ricorso al Consiglio di Stato. Il compito del giudice del rigetto si limita in effetti al­l’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali

eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2023.66 del 29 novembre 2023 consid. 6 con rinvii). Non può modificare una decisione definitiva.

Il

primo giudice ha d’altronde correttamente fatto presente a RE 1 che il giudice del rigetto – e quindi anche l’autorità

giudiziaria superiore – non è competente per convertire la tassa di giustizia stabilita in una decisione amministrativa in lavori di pubblica utilità; ciò che vale anche per la pena detentiva (sentenza della CEF 14.2023.45 del 29 settembre 2023 consid. 5.1).

Infine, censure riguardanti la situazione economica (e medica) del­l’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’op­­posizione (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c). Il giudice del rigetto non è in effetti competente per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere

l’istanza di ri-getto sulla base di tale valutazione. Delle difficoltà finanziarie della reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura

che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; già citata 14.2023.66 del 29 novembre 2023 consid. 6 con rinvii). Se la reclamante intende ridurre le spese che lo Stato le pone a carico dovrebbe anzitutto evitare impugnative senz’alcuna possibilità di successo.

1.4 La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

1.5 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).