Cantonal Compensation Fund v. Debtor: Bankruptcy Declaration and Inadmissible Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared the bankruptcy of a debtor upon the motion of a cantonal compensation fund, citing the debtor's failure to pay outstanding social security contributions amounting to over CHF 116,000. The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor's grounds for appeal were insufficient, merely stating they were awaiting clarification on the amount owed, whereas the required justification under procedural law was absent and the necessary documentation had already been provided to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF, art. 52 lett. a; Cantonal Compensation Fund v. Debtor: Bankruptcy Declaration and Inadmissible Appeal: The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor's grounds for appeal were insufficient, merely stating they were awaiting clarification on the amount owed, whereas the required justification under procedural law was absent and the necessary documentation had already been provided to the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it was insufficiently reasoned, as required by this article.
The costs of the present proceedings are imposed on the appellant based on the outcome.
Used to calculate the court fees imposed on the appellant.
Used to calculate the court fees imposed on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2023.85 · Lugano 2 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.603 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 luglio 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con istanza del 28 luglio 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 109'750.40 oltre a spese e interessi;
che all’udienza di discussione del 16 agosto 2023 è comparsa la sola istante, che ha rilevato come la convenuta non avesse effettuato alcun versamento e ha aggiornato la sua pretesa a fr. 116'361.05;
che statuendo con decisione 16 agosto 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.
che contro la sentenza appena citata la RE
1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2023 per ottenere l’annullamento del fallimento;
che la reclamante si è limitata a inoltrare *“regolare reclamo, in quanto in attesa di ricevere chiarimenti in merito all’importo dovuto alla Cassa* *cantonale di compensazione AVS/AI/IPG”*;
che secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere motivato;
che nel caso in esame la reclamante non spiega perché il Pretore aggiunto avrebbe dovuto aspettare per statuire ch’essa ricevesse chiarimenti in merito all’importo dovuto all’istante;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che in ogni caso le informazioni necessarie figuravano nel conteggio degli scoperti allegato all’istanza (quale doc. E) e se gliene fossero necessitate altre sarebbe spettato alla reclamante informarsi sul credito vantato dalla Cassa istante prima o al più tardi all’udienza del 16 agosto 2023, la citazione contenendo l’avvertenza che il Pretore aggiunto avrebbe statuito sull’istanza seduta stante anche in assenza delle parti;
che le spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 LEF);
che stante l’esito della decisione odierna, non è necessario notificarla alla controparte, e ciò vale anche per il reclamo, sicché non si pone problema d’indennità d’inconvenienza;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).