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14.2023.83 • TRAC TI 14.2023.83 Generato dall'IA

Creditor's Baseless Application for Provisional Rejection and Cost Allocation Dispute

Numero d'incarto 14.2023.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an objection to an enforcement order based on an unpaid invoice for services, but the lower court rejected the application for lack of a title supporting the objection's provisional rejection, yet assigned the CHF 50 cost for service by police—incurred because the debtor failed to collect registered mail containing the deadline notice—to the debtor. The appellate court upheld the rejection of the provisional enforcement but overturned the cost allocation, reasoning that costs generally follow the event of losing the case, and the debtor's failure to collect mail did not constitute evading service or warrant deviation from this general rule, especially since the creditor's application was evidently baseless for lacking an attachment establishing the provisional nature of the debt.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Spese processuali. Soccombenza. Esborso per notifica dell’istanza e dell’assegnazione del termine di risposta a mezzo di polizia

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo pignoramento provvisorio debiti integrali spese di esecuzione ripartizione delle spese mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule applied to determine who bears the costs of the present judgment, favoring the successful party.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited for the calculation of the fee for the current judgment.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited as the basis for not awarding compensation because the appealing party did not make a reasoned request for it.

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Testo completo

__________RE 1 Incarto n. 14.2023.83 · Lugano 29 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.146 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 luglio 2023 il

CO 1 contro

RE 1 __________

giudicando sul reclamo del 18 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il CO 1 (qui di seguito “il Consorzio”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26.– oltre agli interessi

del 4% dal 29 dicembre 2021, indicando quale causa del credito la *“Fattura nr. 2021/2400 del 29.12.2021 per prestazioni __________* *eseguite nel corso del 2021 su un ospite

della struttura, su indicazioni del medico curante”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 luglio 2023 il Con-sorzio ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;

che la notifica a RE 1 dell’istanza e dell’ordinanza con cui è stato fissato il termine per formulare osservazioni è avvenuta a mezzo di polizia;

che statuendo con decisione dell’8 agosto 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico del Consorzio le spese processuali di fr. 100.– e a carico della convenuta fr. 50.– per la notifica a mezzo di polizia;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 18 agosto 2023 per ottenere la modifica del dispositivo n. 2 della decisione relativo all’esborso

di fr. 50.–;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato entro dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata il reclamo è tempestivo;

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’i­­stanza per mancanza di un titolo di rigetto provvisorio, ma ha posto l’esborso di fr. 50.– a carico di RE 1, poiché ella non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordi­­nanza del 13 luglio 2023 che fissava il termine per formulare osservazioni all’istanza, sicché si è dovuto procedere con la notifica dell’atto tramite l’ausilio della polizia il 25 luglio 2023;

che nel reclamo RE 1 chiede in sostanza che i fr. 50.– vengano posti a carico della parte soccombente;

che di principio le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nel caso in esame il Giudice di pace non ha indicato il motivo giuridico, risultante dagli art. 107 o 108 CPC, per cui si sarebbe giustificato di scostarsi dalla regola generale posta all’art. 106 CPC;

ch’egli si è limitato a rilevare che la convenuta non aveva ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine di risposta;

che il primo giudice non cita indizi per cui si debba ritenere che la convenuta si sarebbe sottratta coscientemente alla notifica;

che non si può dunque considerare che le spese di notifica per mezzo di polizia siano state causate dall’escussa nel senso del­l’art. 108 CPC;

che non appariva del resto necessario interpellare la convenuta, e ancora meno rinnovare la notifica per mezzo di polizia, giacché risultava manifesta l’infondatezza dell’istanza, cui non era allegato alcun titolo di rigetto dell’opposizione (cfr. art.

253 CPC a contrario);

che il reclamo merita quindi accoglimento;

che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va quindi riformato nel senso che le spese processuali di fr. 100.– oltre all’e­­sborso di fr. 50.– per la notifica dell’istanza alla convenuta a mez­zo di polizia sono poste a carico dell’istante;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue anch’essa la soccombenza del Consorzio (art. 106 cpv. 1 CPC), il

quale non ha presentato osservazioni al reclamo;

che non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo formulato nel reclamo alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

*“2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.”*

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del Consorzio CO 1.

3. Notificazione a:

–__________; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).