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14.2023.8 • TRAC TI 14.2023.8 Generato dall'IA

Enforcement Title Validity Based on Electronic Signature

Numero d'incarto 14.2023.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the provisional rejection of its opposition to an enforcement order based on a marketing consultancy contract, arguing that the contract, signed by an employee via email with a non-original signature, was not finally approved and that the claimed services were minimal, while the enforcing party claimed the contract was validly signed under a power of attorney and that the invoices were never contested. The appellate court sustained the appeal, ruling that the contract submitted did not constitute a valid title for the provisional rejection of the opposition under the relevant enforcement law because it lacked a handwritten or qualified electronic signature, a fact that was not contested by the enforcing party, thus mandating the rejection of the enforcement application.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC; Enforcement Title Validity Based on Electronic Signature: The appellate court sustained the appeal, ruling that the contract submitted did not constitute a valid title for the provisional rejection of the opposition under the relevant enforcement law because it lacked a handwritten or qualified electronic signature, a fact that was not contested by the enforcing party, thus mandating the rejection of the enforcement application.

Parole chiave

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validità del contratto firma digitale difetto di sottoscrizione autorizzazione all’esecuzione procura valida opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 147 III 178
La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid.
DTF 145 III 163
1 CPC; DTF 145 III 163 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 143 III 567
2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
DTF 140 III 377
57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv. 1 CO

Cited in the reasoning (Consid. 6.2) as the requirement for a handwritten signature, which was the basis for rejecting the provisional enforcement (Art. 82 LEF).

art. 14 cpv. 1 e 1*bis* CO

Cited in the reasoning (Consid. 6.2) regarding the requirement for a qualified electronic signature, which was the basis for rejecting the provisional enforcement.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied in the dispositive (Consid. 7) to establish the court costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.8 · Lugano 21 giugno 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.261.2022 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 24 novembre 2022 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 gennaio 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di consulenza e di fornitura servizi di marketing del

12 luglio 2022 la CO 1 si è impegnata a svolgere le sue prestazioni in favore della RE 1 per € 3'800.– oltre a un compenso provigionale. Il contratto è stato firmato per la RE 1 da un suo collaboratore, RA 1, in virtù di una procura rilasciatogli nel novembre 2019.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'836.46 oltre agli interessi del 5% dal 12 luglio 2022, indicando quale causa del credito il *“contratto di consulenza e di fornitura di servizi di marketing per il mercato del __________ firmato in data 12 luglio 2022 + spese di 3 richiami CHF 60.00”*.

C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 dicembre 2022.

Mediante replica del 30 dicembre 2022 e duplica dell’11 gennaio 2022 le parti hanno ribadito il loro punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 18 gennaio 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza e in subordine l’accoglimen­­to dell’istanza limitatamente a fr. 200.–, protestate spese e ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 24 febbraio 2023, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 25 gennaio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 4 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il

30 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di consulenza è stato validamente sottoscritto da RA 1 in virtù della procura speciale rilasciatagli dalla RE 1 ed è sfociato nell’emissione di una fattura, che non è stata né contestata né onorata dall’escussa. Stante il valido riconoscimen­to di debito, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4. Nel reclamo la RE 1 espone che la CO 1 ha scambiato diverse e-mail con il suo collaboratore RA 1 e il 12 luglio 2022 – solo e sempre esclusivamente per e-mail non certificata – costui ha sottoscritto un facsimile di contratto, che se-condo l’accordo verbale delle parti in caso di conferma definitiva sarebbe poi stato firmato dalla sua amministratrice unica. Tuttavia – a suo dire – un’approvazione definitiva non è mai avvenuta e non è mai stato redatto e firmato il contratto in originale. Essa precisa che la procura rilasciata nel novembre 2019 è stata limitata il 25 giugno 2022. D’altronde, continua, dal 12 luglio 2022 fino ad oggi la CO 1 non ha fornito alcuna prestazione ad eccezione di una

pubblicazione in internet per un valore di al massimo fr. 200.–. In definitiva, la RE 1 chiede la reiezione dell’istan­­za

e in subordine il suo accoglimento limitatamente a fr. 200.–.

5. Con le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene che le affermazioni della controparte non poggiano su prove tangibili e rappresentano solo un mero tentativo di non adempiere al contratto. Fa valere di aver sempre svolto il proprio lavoro in modo trasparente e di avere in suo possesso la documentazione che dimostra l’adempimento del contratto, la cui consegna al cliente è però prevista solo al momento del saldo finale del prezzo. Rileva che le fatture non sono mai state contestate né telefonicamente né per iscritto. Precisa infine che la procura era valida ed evidenzia che *“guarda caso”* la reclamante afferma che solo il 25 giugno 2022, ossia proprio poco prima della firma del contratto, la procura sarebbe stata modificata.

6. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 178 consid. 4.2.1).

6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta l’art. 14 cpv. 1 CO la firma dev’essere apposta di propria mano (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con rinvii) oppure deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1*bis* CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020 consid. 5 con rinvii).

6.2 Nella fattispecie, a prescindere dalla questione della validità della procura, rimane

il fatto che sul contratto di consulenza non figura alcuna firma manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO) o elettronica qualifi-cata (art.

14 cpv. 1 e 1*bis* CO). È infatti pacifico che il contratto è stato prodotto solo in fotocopia o sotto forma di allegato a un’e-mail stampato (doc. A). Nemmeno con la replica di prima sede la CO 1 ha contestato l’allegazione della RE 1 contenuta nelle osservazioni all’istanza, secondo cui il contratto è stato trasmesso unicamente per e-mail con una firma *“non originale”*. Le allegazioni di fatto non contestate sono da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC *a contrario*). Non era necessaria alcuna *“pro­va tangibile”* al riguardo come invece affermato nelle osservazioni al reclamo. Già solo per questo motivo il contratto prodotto non po­teva quindi costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­posizione e l’istanza andava respinta. Ne segue che gli altri argomenti sollevati con le osservazioni al reclamo sono privi di pertinenza. Il reclamo merita quindi accoglimento. Ciò non osta a che la reclamante, se del caso, faccia valere le sue ragioni in procedura ordinaria (sopra consid. 2).

7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'836.46, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

*“1. L’istanza è respinta.*

*2. Le spese processuali di complessivi fr. 225.– sono poste a carico dell’istante.”*

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).