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14.2023.78 • TRAC TI 14.2023.78 Generato dall'IA

Enforcement Objection Rejection Based on Unquantified Divorce Decree Expenses

Numero d'incarto 14.2023.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought final rejection of an objection to an enforcement order related to past extraordinary child expenses, which the lower court denied because the underlying divorce decree required prior agreement on such expenses and did not specify amounts, making it an insufficient executive title under enforcement law. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that for a final rejection of opposition based on a judicial decision, the amount owed must be clearly quantified in that decision or through clear reference, which was lacking for both the dental costs and a separate indemnity claim, rendering the divorce decree an invalid title for definitive objection rejection for these specific debts.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Enforcement Objection Rejection Based on Unquantified Divorce Decree Expenses: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that for a final rejection of opposition based on a judicial decision, the amount owed must be clearly quantified in that decision or through clear reference, which was lacking for both the dental costs and a separate indemnity claim, rendering the divorce decree an invalid title for definitive objection rejection for these specific debts.

Parole chiave

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sentenza di divorzio opposizione al precetto esecutivo opposizione al divorzio spese di esecuzione diritto processuale caso di rigore coniugale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the dispositive to determine that the costs follow the outcome of the case (the appeal being dismissed).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for determining the amount of the judicial costs for the current judgment.

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Testo completo

CO 1RE 1 Incarto n. 14.2023.78 · Lugano 6 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.209 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 giugno 2023 da

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 9 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Nella causa di divorzio opponente RE 1 e CO 1, con sentenza dell’11 febbraio 2015 il Tribunale distrettuale di San Gallo ha statuito che le spese straordinarie per i figli (ad esempio correzioni dentarie, occhiali, misure di sostegno scolastico), se concordate in anticipo, sarebbero state sostenute in egual misura dai genitori, a meno che terzi non se ne fossero fatti carico in tutto o in parte (punto 4.2: *“Ausserordentliche Aufwendungen für die Kinder (z.B. Zahnkorrekturen, Brille, schulische Fördermassnahmen) wer­den, sofern vorgängig abgesprochen, von den Eltern je zur Hälfte über­nommen, soweit nicht Dritte diese Aufwendungen ganz oder teilwei­se übernehmen”*).

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 luglio 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escus­so l’ex marito CO 1 per l’incasso di fr. 1'126.25 oltre agli interessi del 5% dal 16 aprile 2022 (indicando quale causa del credito la

fattura dell’ortodontista [*“Abrechnung Kieferorthopäd”]*) e fr. 155.– (per indennità *[“Umtriebsentschädigung”]*).

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 giugno 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, aggiungendo senza motivazione alla pretesa di fr. 1'126.25 due crediti di fr. 285.30 e fr. 207.30 oltre agl’interessi di mora. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6 luglio 2023. Nel termine fissatole per replicare, l’istante è rimasta silente.

D. Statuendo con decisione del 3 agosto 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta a RE 1 al più presto il 4 agosto 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 14 agosto. Presentato già il 9 agosto 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Al riguardo l’estratto di una chat *Whatsapp* prodotto per la prima volta con il reclamo si rivela pertanto inammissibile e non può essere preso in considerazione ai fini del giudizio odierno.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Urkundenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di divorzio non può costituire un valido titolo di rigetto, poiché la pretesa di RE

1 per le spese odontoiatriche del­la figlia è in contrasto con il punto 4.2 della stessa, secondo cui le spese straordinarie dovevano essere preventivamente discusse con il padre, ciò che apparentemente non è avvenuto, e potevano essere rimborsate per metà solo nel caso in cui un terzo non le assumesse già in tutto o in parte, mentre CO 1 ha sostenuto a tal proposito che l’ex moglie beneficia di una copertura assicurativa. Onde la reiezione dell’istanza.

4. Nel reclamo RE 1 ribatte che, contrariamente a quanto affermato dall’ex marito, ella ha discusso oralmente con lui del trattamento odontoiatrico e produce come

prova un estratto di una chat *Whatsapp* in cui costui le chiedeva l’esito della visita dall’or­todontista. Afferma

inoltre di avergli inviato copia delle fatture del trattamento e dell’assicurazione

sanitaria, come risulta dai documenti già inoltrati in prima sede *(“cronologia della posta”)*. Evidenzia infine che quello in esame è l’unico

costo che richiede e che si è già fatta carico da sola di altre spese straordinarie.

4.1 Orbene, l’estratto della chat *Whatsapp*è inammissibile e non può quindi essere considerato in questa sede (v. sopra consid. 1.2). A prescindere da quanto esposto dal Giudice di pace, ad ogni modo non è determinante ai fini del rigetto dell’opposizione la questione di sapere se le condizioni previste al punto 4.2 della sentenza di divorzio sono adempiute, poiché a monte manca comunque sia un valido titolo di rigetto.

4.2 In effetti, il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento (o alla prestazione di una garanzia) di una som­ma di denaro determinata (DTF 135 III 315 consid. 2.3, pag.

319; sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.1/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 41 ad art. 80 LEF). L’importo da versare

dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (già citata DTF 135 III 315 consid. 2.3, pag. 319; sentenza della CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.5; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80).

4.3 Ora, nel caso in esame la sentenza di divorzio obbliga solo l’ex marito, a determinate condizioni, a contribuire per metà alle spese straordinarie, ma non ne specifica la somma né rinvia a documenti che ne permettano la quantificazione, per l’ovvia impossibilità di statuire su spese relative a prestazioni non ancora fornite. La sentenza di divorzio non può quindi costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le spese odontoiatriche poste in ese­cuzione. L’opposizione sarebbe potuta essere rigetta in via definitiva solo sulla base di un nuovo giudizio (già citata 14.2021.81, consid. 4.5.1; Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80), che stabilisse se le spese in questione possono essere poste a carico dell’ex marito (con riferimento al punto 4.2 della sentenza di divorzio) e se sì per quale importo.

4.4 L’indennità di fr. 155.– richiesta con il precetto esecutivo non figura nella decisione di divorzio, che non costituisce pertanto un titolo di rigetto dell’opposizione neppure per quella posta. Il rigetto non può d’altronde per la sua stessa natura estendersi alle richieste di fr. 285.30 e fr. 207.30 menzionate nell’istanza senz’alcuna specificazione, poiché non sono indicate nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre 2016 consid. 6).

4.5 In definitiva la sentenza impugnata è corretta nel suo risultato, sicché il reclamo va respinto.

5. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'281.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).