Appeal Withdrawal Sanctioned, Case Struck, Fees Waived
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court acknowledged the appellant's withdrawal of their appeal against a lower court decision that partially granted an injunction to set aside the opposition to execution for a specific amount plus interest, effectively deeming the withdrawal equivalent to a voluntary discontinuation that ends the litigation with the effect of a final judgment. Consequently, the court struck the case from the roll, exempted the appellant from paying court fees because of the timely withdrawal before notification, and noted that the disputed amount satisfied the threshold for potential federal appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Withdrawal Sanctioned, Case Struck, Fees Waived: Consequently, the court struck the case from the roll, exempted the appellant from paying court fees because of the timely withdrawal before notification, and noted that the disputed amount satisfied the threshold for potential federal appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order the case to be struck off the roll due to the withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited in relation to the effect of the withdrawal of the appeal, which equates to desistenza.
Testo completo
RE 1CO 1 Incarto n. 14.2023.72 · Lugano 26 giugno 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.335 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 marzo 2023 da
CO 1 (SO) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore, con cui ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 17 marzo 2023 da CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante limitatamente a fr. 52'034.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° agosto 2022, ponendo a carico delle parti le spese processuali di fr. 550.– metà ciascuno;
preso atto dello scritto del 23 giugno 2023 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che per quanto riguarda le spese processuali, RE 1 ha comunicato entro il termine impartitogli la volontà di ritirare il reclamo sicché, come indicato nell’invito per anticipo del 21 giugno 2023, va esentato da tassa;
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'034.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).