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14.2023.70 • TRAC TI 14.2023.70 Generato dall'IA

Pension Fund Contribution Recovery Appeal Dismissed

Numero d'incarto 14.2023.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed a complaint against the provisional rejection of an objection to an execution order initiated by a pension fund for the recovery of CHF 54,729.30 in outstanding contributions plus interest and administrative fees, which stemmed from a pension plan agreement. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to properly contest the lower court's reasoning, which had upheld the debt based on the affiliation contract constituting a valid recognition of debt, even though the exact amount depended on subsequent calculations, and correctly rejected the appellant's arguments regarding the supporting documentation and the lower court's procedural misstatement about the appellant's prior submissions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza professionale. Pretesa violazione del diritto di essere sentito

Parole chiave

Generato dall'IA
contributo alla cassa pensioni censure procedurali recupero di crediti soppressione della rendita allegazione motivata reclamo amministrativo previo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 176
Bearer Land Charge Debt Enforcement: Scope of Appellate Review on Acknowledgment of Debt
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 134 I 88
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in conjunction with Art. 106 CPC for determining the amount of the court fee.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2023.70 · Lugano 6 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.5804 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 dicembre 2022 dall’

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto d’adesione del 22 settembre 2008 la RE 1 ha garantito, con effetto al 1° gennaio 2009, presso l’CO 1, la previdenza professionale dei propri collaboratori. La società affiliata ha accettato il piano per la

previdenza di base, detto anche regolamento di previdenza, nonché il regolamento dei costi. La RE 1 ha fornito all’Istituto di

previdenza un modulo relativo ai dati dei propri collaboratori.

B. Ricordato gli arretrati nel pagamento dei contributi, con lettera del 18 maggio 2022 l’CO

1 ha disdetto il contratto con effetto al 30 giugno 2022. In base al conteggio finale del 22 luglio 2022 lo scoperto a carico dell’assicurata ammontava a fr. 54'729.30; l’ultimo termine di pagamento era fissato al 24 agosto 2022.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 settembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 54'729.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2022 (indicando quale causa del credito i *“Contributi LPP, conteggio finale del 22.07.2022 contratto 2/8/1428”*) e fr. 800.– (per *“Spese amministrative”*).

D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 dicembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, prorogato fino al 25 gennaio 2023 con ordinanza del 20 dicembre 2022, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte di quel medesimo giorno.

E. Statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spe­se e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 7 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto d’adesione con i relativi allegati, il regolamento di previden­za e il modulo relativo ai dati dei dipendenti sottoscritto dall’escus­sa, costituiscono nel loro insieme un valido riconoscimento di debito per il conteggio finale di fr. 54'729.30, oltre che per gl’interessi di mora così come richiesti e i costi amministrativi di fr. 800.– fissati al punto 4 del regolamento dei costi. In merito alla censura della convenuta secondo cui la documentazione prodotta dall’istan­te non sarebbe un valido titolo di rigetto *“poiché non verte su una somma di denaro facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della loro sottoscrizione”*, il primo giudice ha rilevato che secondo la giurisprudenza federale e cantonale il contratto d’affiliazione a un istituto di previdenza costituisce un

riconoscimento di debito per i contributi dovuti all’istituto nonostante il loro ammontare dipenda dall’adattamento

periodico all’AVS, pre-visto legalmente, del salario coordinato, sicché il debito riconosciu­to non dev’essere necessariamente quantificato nell’atto firmato dal debitore, ma è sufficiente che sia agevolmente determinabile sulla scorta degli elementi indicati al momento della sottoscrizione della convenzione d’affiliazione, in particolare che siano chiaramente e legalmente definite le basi di calcolo degli adattamenti periodici dei contributi. Al riguardo, ha evidenziato il Pretore, *“la convenuta non muove alcuna critica sulle basi del computo, che risulta conforme alle pattuizioni”*.

1.3.2 Nel

reclamo la RE 1 si limita a qualificare la decisione impugnata come *“completamente erronea”* nella misura in cui non tiene conto delle sue osservazioni all’istanza

presentate tempestivamente il 25 gennaio 2023. Rileva infatti che la sentenza menziona il *“silenzio della parte convenuta”* e indica che *“la convenuta ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine per le osservazioni”*. Chiede quindi l’annullamento della decisione e la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

1.3.3 In realtà le frasi della decisione impugnata evidenziate dalla reclamante sono ovviamente un refuso verosimilmente frutto di un infelice “copia-incolla”. In effetti, nella motivazione il Pretore ha considerato e risposto puntualmente agli argomenti sollevati dalla con­venuta nelle sue osservazioni all’istanza. Egli ha perfino riportato testualmente l’argomento principale della convenuta (pag. 3, quin­to paragrafo, della decisione impugnata) e ha esposto in modo chiaro il motivo per cui l’ha considerato infondato con riferimento alla giurisprudenza federale e cantonale in materia di rigetto del­l’opposizione per i premi prelevati dagl’istituti di previdenza professionale a favore del personale. La reclamante ha quindi avuto modo di capire la portata della sentenza impugnata e di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, sicché il suo diritto di essere sentita non può considerarsi leso (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenze della CEF 14.2021.52 del 17 settembre 2021 consid. 5.1 e

14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3.1/b). Del resto, la reclamante non chie­de il rinvio della causa al primo giudice per l’emanazione

di un nuovo giudizio motivato, ma unicamente la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.

1.3.4 Per il resto, la reclamante omette di confrontarsi con la motivazio­ne – puntuale – della decisione impugnata, disattendendo il proprio obbligo di motivazione (sopra consid. 1.3). Al riguardo il reclamo, privo di motivazione, si rivela irricevibile.

1.4 Per abbondanza, è privo di pregio pure l’argomento secondario sollevato nelle osservazioni all’istanza (e non ripreso nel reclamo), secondo cui il regolamento

dei costi – che per inciso era determinante solo per le *“Spese amministrative”* (di fr. 800.–) – le sarebbe stato sconosciuto sino alla procedura

di rigetto, giacché nel punto 6 del contratto d’adesione firmato dalla RE 1 (doc. C) figura espressamente che il datore di lavoro confermava di aver ricevuto in particolare il regolamento dei costi.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 55'529.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).