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14.2023.69 • TRAC TI 14.2023.69 Generato dall'IA

Appeal Regarding Definitive Rejection of Opposition to Enforcement Based on Foreign Monetary Judgment

Numero d'incarto 14.2023.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed the definitive rejection of their opposition to enforcement, which was based on a foreign monetary judgment that had been declared enforceable (exequatur) in Switzerland. The court reasoned that for the definitive rejection of opposition, the enforcing title only needs to be "enforceable" in Switzerland under the relevant law, not necessarily a final judgment on the merits that has become res judicata, and since the underlying Milanese judgment ordered the payment of a sum of money and its enforceability was confirmed by subsequent rulings refusing suspension, it constituted a sufficient title for definitive rejection, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Definitive Rejection of Opposition to Enforcement Based on Foreign Monetary Judgment: The court reasoned that for the definitive rejection of opposition, the enforcing title only needs to be "enforceable" in Switzerland under the relevant law, not necessarily a final judgment on the merits that has become res judicata, and since the underlying Milanese judgment ordered the payment of a sum of money and its enforceability was confirmed by subsequent rulings refusing suspension, it constituted a sufficient title for definitive rejection, rendering the appeal unfounded.

Parole chiave

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esecuzione di decisioni straniere titolo esecutivo forza di cosa giudicata opposizione al precetto esecutivo assegno all'ordine cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 139 III 446
81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
DTF 146 III 159
pure DTF 146 III 159 consid.
DTF 146 III 167
sia la DTF 146 III 167 (consid.
DTF 146 III 162
5.3/c; DTF 146 III 162 consid.
DTF 146 III 160
decisioni “processuali”, così come “misure provvisionali”, a patto che la misura ordinata sia sufficientemente determinata (DTF 146 III 160 e 161 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80 cpv. 1 LEF

The court confirmed that the decision invoked by the creditor constitutes a definitive ground for rejecting the opposition because it involves a sum of money.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to decide that the costs of the current judgment follow the event (rejection of the appeal).

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2023.69 · Lugano 11 luglio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1134 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 marzo 2023 da

CO 1 IT- (patrocinato dall’avv. PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO

1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 161'062.– oltre agli

interessi del 5% dal 2 gennaio 2023, indicando quale causa del credito: *“Convalida del sequestro n. __________. È

riconosciuta esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________/2022 del 24 novembre 2022, pub­blicata il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa

– Sezione XV (RG n. __________)”*;

che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con istanza del 6 marzo 2023, cui l’escussa si è opposta con osservazioni del 18 marzo, alle quali l’istante ha replicato spontaneamente il 27 marzo 2023;

che statuendo con decisione del 5 giugno 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2023 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

ch’essendo la decisione impugnata stata notificata al patrocinato­re della RE 1 il 7 giugno 2023, interposto l’ultimo giorno del termine d’impugnazione di 10 giorni, ossia il 19 giugno 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF, 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), il reclamo è tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parifica­to, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emana­zione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);

che nella decisione impugnata, il Pretore si è ritenuto vincolato dalla decisione di *exequatur* della sentenza del 24 novembre 2022 con cui Tribunale di Milano ha condannato la convenuta a pagare all’istante la somma posta in esecuzione, pronunciata in via principale dallo stesso Pretore il 10 gennaio 2023 e confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello il 5 maggio 2023 con sentenza 12.2023.24;

che per quanto attiene all’esigibilità della pretesa dell’istante, intrinsecamente legata all’esecutività della decisione milanese, il Pretore ha considerato che ogni dubbio era stato fugato dall’ordi­nanza 22 febbraio 2023, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta della convenuta volta alla sospensione dell’ef­ficacia del giudizio impugnato;

che nel reclamo la RE 1 sostiene che né la decisione di sequestro, né quella di *exequatur* della sentenza italiana indicate dal­l’istante assurge a sufficiente per la concessione del rigetto del­l’opposizione;

che in realtà l’istante ha chiaramente precisato in sede di replica spontanea (ad n. 7) che il titolo di rigetto definitivo da lui fatto valere è la sentenza n. __________ del 24 novembre 2022, pubblicata dal Tribunale di Milano il __________ 2022 (doc. I);

che pure il Pretore ha menzionato come titolo di rigetto, accanto alla decisione d’*exequatur,* quella di merito del Tribunale di Milano (decisione impugnata, a pag. 3 in fondo), e rilevato, con riferimen­to alla giurisprudenza di questa Camera (14. 2017.178-180 del 27 marzo 2018, consid. 5), che la decisione di *exequatur*, seppure non indipendentemente dalla decisione estera (v. pure DTF 146 III 159 consid. 3), costituisce un titolo di rigetto definitivo laddove quest’ultima verta su una somma di denaro o sulla prestazione di una garanzia;

che la reclamante evidenzia a ragione che secondo sia la decisione appena citata (al consid. 5) sia la DTF 146 III 167 (consid. 10.1.1), che concerne la stessa

fattispecie, l’*exequatur* trasforma sì la sentenza estera in un titolo esecutivo *(“Vollstreckungstitel”)* in Svizzera,

ma non necessariamente in un titolo di rigetto definitivo;

che in quel caso, tuttavia, sia la CEF sia il Tribunale federale han­no escluso la qualità di titolo di rigetto della decisione italiana considerata – un’autorizzazione al sequestro conservativo del diritto italiano – poiché non condannava il convenuto al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia, ma decretava solo una misura conservativa analoga a un sequestro del

diritto svizzero (citata 14.2017.178-180 consid. 5.3/c; DTF 146 III 162 consid.

6.6 *i.f.* e 167 consid. 10.1 e 10.1.1);

che nel caso ora in esame, invece, la decisione del Tribunale di Milano non è un semplice provvedimento conservativo, bensì condanna la reclamante a pagare all’istante una somma di denaro, sicché costituisce senz’altro un titolo di rigetto definitivo dell’oppo­sizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che citazioni troncate della decisione federale non bastano a rimet­tere validamente in discussione la decisione impugnata;

che per il Tribunale federale possono essere dichiarate esecutive in Svizzera giusta l’art. 38 cpv. 1 CLug non solo le “decisioni finali, che mettono

definitivamente fine a un contenzioso”, e non soltan­to, “in linea di principio”, le “decisioni di merito”, ma anche, pur ec­cezionalmente,

decisioni “processuali”, così come “misure provvisionali”, a patto che la misura ordinata sia sufficientemente determinata (DTF 146 III 160 e 161 consid.

6.2 e 6.4 *a.i.*);

che per la pronuncia dell’*exequatur*, e in seguito del rigetto definitivo, è sufficiente che la decisione sia esecutiva nello Stato di origine, non è necessario che sia anche definitiva (sentenza del Tribunale federale 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6.2.2; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer (a cura di), Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 33 segg. ad art. 38 CLug);

che la reclamante pare perdere di vista che la concessione del ri­getto definitivo dell’opposizione non presuppone che la decisione invocata quale titolo sia di merito e sia passata in giudicato, ma è sufficiente, perlomeno dal 2011, che sia “esecutiva”, come richiesto dall’art. 80 cpv. 1 LEF (DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid. 5.2, e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80 LEF; Vock/Aepli-Wirz in:

Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 4 ad art. 80 LEF);

che nella fattispecie neppure la reclamante contesta l’esigibilità della decisione

milanese, e ad ogni modo, come pertinentemente osservato dal primo giudice, la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta della convenuta

volta alla sospensione dell’effi­cacia del giudizio appellato;

che il reclamo si rivela pertanto infondato e come tale va respinto;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 161'062.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).