Appeal Dismissed for Untimely and Insufficiently Motivated Filing Regarding Enforcement Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that rejected a request for the provisional setting aside of an opposition to an enforcement action for a debt of CHF 14,160 plus accessories. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline, which began running on the day after the appellant received the challenged decision; furthermore, the court noted the appeal was deficiently motivated, relying on new facts and insufficient reasoning regarding the alleged joint liability of the debtors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 143 CPC; Appeal Dismissed for Untimely and Insufficiently Motivated Filing Regarding Enforcement Opposition: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline, which began running on the day after the appellant received the challenged decision; furthermore, the court noted the appeal was deficiently motivated, relying on new facts and insufficient reasoning regarding the alleged joint liability of the debtors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision states the appeal is inadmissible because it was filed late, citing Art. 143 CPC (by reference to Art. 31 LEF).
This article requires the court to examine admissibility ex officio, which is cited in the reasoning leading to the inadmissibility declaration.
This provision governs the allocation of court costs, applied in order 2.
These provisions were used to determine the amount of the court fee in this judgment.
Testo completo
CO 1 Incarto n. 14.2023.64 · Lugano 6 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.351 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 maggio 2023 dall’
RE 1 contro
CO 1 (patrocinata dall’PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e in
diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 14'160.– oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 1° giugno 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza presentata dall’RE 1 il
10 maggio 2023, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.–;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la reclamante ha ritirato la decisione impugnata il
2 giugno 2023;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 12 giugno;
che presentato al più presto il 13 giugno 2023 (data indicata sull’impugnazione e corrispondente alla data d’*“inoltro”* menzionata sul tracciamento dell’invio per Posta A+ n. __________), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che ad ogni modo il reclamo appare irricevibile anche poiché è basato su allegazioni di fatti e documenti nuovi e pare insufficientemente motivato (sotto il profilo dell’art. 321 cpv. 1 CPC) perché la reclamante non indica il motivo per cui i coniugi sarebbero solidalmente debitori del credito posto in esecuzione;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'260.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).