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14.2023.63 • TRAC TI 14.2023.63 Generato dall'IA

Creditor Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order Dismissed on Appeal Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 14.2023.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an objection against an enforcement order for an unpaid professional fee, which the lower court partially granted by adjusting the amount and interest start date. The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, ruling that notification was deemed complete on the seventh day after the unsuccessful delivery attempt of the registered mail, as the debtor should have expected the decision after previously submitting observations. Consequently, the court did not address the merits of the debtor's substantive complaints regarding the debt's nature or amount, noting further appeal to the federal level was restricted by the litigation value.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché tardivo. Finzione di notifica nel caso in cui la posta o il destinatario prolunga il termine di giacenza postale

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo deposito tardivo autorizzazione all’esecuzione notificazione della decisione tardivo pagamento delle spese comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to rule that the costs of the present judgment follow the outcome (failure of the appeal).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for setting the court fee for the present judgment.

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Testo completo

CO 1RE 1 Incarto n. 14.2023.63 · Lugano 20 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.5604 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 novembre 2022 dall’

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e in

diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020, indicando quale causa del credito il *“Mancato pagamento nota professionale/riconoscimento di debito”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2022 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 dicembre 2022;

che con replica spontanea del 10 gennaio 2023 l’CO 1 ha ribadito il suo punto di vista;

che statuendo con decisione del 16 maggio 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dalla convenuta per fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2022 (anziché per fr. 26'725.15 oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2023 chiedendo di giudicare “*la richiesta di danaro dell’CO 1 in base alle sue prestazioni”*, *“l’equivoco di fondo

del contratto per la causa di divorzio, ovvero la vera natura della causa”* e *“la possibilità di “stralciare”

il precetto esecutivo escluse le spese che sono pronta ad assumermi”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata con-tenente la sentenza impugnata è stato depositato nella casella postale di RE 1 il 19 maggio 2023 (v. tracciamento della raccomandata n. __________);

che la destinataria l’ha ritirata soltanto il 2 giugno 2023;

che, tuttavia, in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.4 del 21 giugno 2023);

che in concreto RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome aveva presentato osservazioni l’istanza (nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2022.22 del 27 febbraio 2022);

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 27 maggio 2023, ed è scaduto lunedì 5 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che consegnato alla posta solo il 10 giugno (come risulta dall’ade­sivo sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che non è d’altronde possibile considerare la data del 1° giugno 2023 come data di notifica, come lo pretende implicitamente la reclamante (*“il presente reclamo è effettuato entro i 10gg dal timbro postale del 1.6.2023”*);

che infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica del­l’atto raccomandato il settimo giorno di giacenza postale vale anche quando la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l’invio venga ritirato solo l’ultimo giorno di questo termine, come pure quando il destinatario abbia ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale (DTF 127 I 31, consid. 2/b; 123 III 492 consid. 1, pag. 493; già citata sentenza della CEF 14.2023.4 pag. 3 con rinvii), poiché né la posta né il destinatario possono disporre a loro piacimento dei termini fissati dalla legge;

ch’essendo il reclamo tardivo, non è possibile entrare nel merito delle richieste di RE 1, le quali, per quanto è dato di capire, esulano comunque sia dalla competenza della Camera quale autorità giudiziaria superiore, chiamata solo a statuire sulle censure del reclamante – in concreto inesistenti – in merito alla questione del rigetto dell’opposizione oggetto della decisione impugnata;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 26'726.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).