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14.2023.62 • TRAC TI 14.2023.62 Generato dall'IA

Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Provisional Enforcement Opposition Denied Due to New Evidence

Numero d'incarto 14.2023.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that partially rejected their provisional opposition to enforcement, which only allowed a claim for two months of rent (CHF 1,500) based on a sublease contract, while denying the larger claim based on a separate management contract because the named debtor in that contract did not match the party being executed against. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant relied entirely on new factual allegations and submitted new documents in the appeal to support the claim under the management contract, which is impermissible in appellate proceedings where the review is limited to the material from the lower court, meaning the initial decision denying full relief based on the existing evidence stands.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Provisional Enforcement Opposition Denied Due to New Evidence: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant relied entirely on new factual allegations and submitted new documents in the appeal to support the claim under the management contract, which is impermissible in appellate proceedings where the review is limited to the material from the lower court, meaning the initial decision denying full relief based on the existing evidence stands.

Parole chiave

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opposizione legittimazione a ricorrere procedura esecutiva nuovo mezzo di prova inutilizzabilità delle prove illecite opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 143 III 567
La presente decisione non impedisce però alla RE 1 d’in­oltrare se del caso una nuova domanda di rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, allegando questa volta i documenti idonei a ottenere l’accoglimento integrale della sua pretesa (DTF 143 III 567 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it relied on new factual allegations and evidence, which are prohibited by this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the current decision follow the outcome of the appeal (the inadmissibility ruling).

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.62 · Lugano 7 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1913 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2023 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 giugno 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di mandato del 4 novembre 2018 PI 1 ha assunto la RE 1 affinché amministrasse a titolo fiduciario l’CO 1 per un onorario di fr. 3'000.– al­l’anno. Il 26 agosto 2020 la RE 1 ha sublocato all’CO 1 uno spazio ad uso commerciale all’interno dei suoi uffici per fr. 750.– mensili a partire dal 1° settembre 2020.

B. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° marzo 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 26'587.90, in-dicando quale causa del credito: *“Fatture per prestazioni di servizi (data 14.11.2022)”*.

C. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 aprile 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitole l’CO 1 non ha presentato osservazioni.

D. Statuendo con decisione del 2 giugno 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 1'500.– (anziché per fr. 26'587.90),

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– per 17⁄18 e per il resto a carico della convenuta, senz’assegnare indennità.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 giugno 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 15 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di sublocazione concluso tra la RE 1 e l’CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto per due pigioni di fr. 750.– mensili, ossia per fr. 1'500.–. Per contro, egli ha negato tale qualità al contratto di mandato poiché difetta l’identità tra il debitore ivi indicato, PI 1, e la convenuta escus­sa, l’CO 1. Ha pure rilevato, per abbondanza, che quel contratto stabilisce esplicitamente solo la remunerazione del mandatario, di fr. 3'000.– all’anno, mentre non basta la riserva contrattuale, secondo cui *“altre spese

dovevano essere rifuse a par­te”*, onde ottenere il rigetto per prestazioni fatturate all’infuori del­l’onorario

in questione. Per il Pretore difetta pure l’identità tra il credito posto in esecuzione e la pretesa riconosciuta per quanto riferita ad ogni altra spesa oltre al noto onorario.

1.3.2 Per

*“corroborare le sue pretese”* e *“rafforzare”* la sua domanda di rigetto, nel reclamo la RE 1 spiega che il contratto

di mandato non poteva essere concluso tra lei e l’CO 1 poiché in quel momento la società non era stata ancora costituita, motivo per cui il contratto è stato firmato dal socio PI 1. D’altronde, il 15 maggio 2023 quest’ultimo le ha versato fr. 2'500.– dimostrandosi intenzionato a saldare l’importo dovuto (doc. 2). Essa produce altresì un accordo del 19 maggio 2023 (doc. 3) tra lei da una parte e dall’altra l’CO 1 e, come debitore solidale, PI 1, con la specifica che attualmente il debito dell’CO 1 nei confronti della RE 1 è pari a fr. 24'087.90. In considerazione di quest’ultimo accordo, la reclamante chiede quindi che l’istanza sia integralmente accolta, di modo che se l’CO 1 non dovesse rispettarlo, essa avrebbe la possibilità di procedere alla riscossione del credito direttamente tramite l’Ufficio d’esecuzione.

1.3.3 Così argomentando, la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui i documenti allora prodotti con l’istanza di rigetto non erano sufficienti per ottenere l’accoglimento integrale della domanda. Per *“rafforzare”* l’istan­za, essa basa infatti il reclamo interamente su allegazioni di fatto nuove e su documenti nuovi (doc.

2 e 3), che sono però inammissibili in questa sede e non possono essere considerati ai fini del­l’odierno giudizio (v. sopra consid. 1.2). Il reclamo è quindi irricevibile.

La presente decisione non impedisce però alla RE 1 d’in­oltrare se del caso una nuova domanda di rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, allegando questa volta i documenti idonei a ottenere l’accoglimento integrale della sua pretesa (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5).

1.4 La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incor­sa in spese in questa sede.

1.5 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'087.90 (26'587.90

– 1'500), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).