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14.2023.59 • TRAC TI 14.2023.59 Generato dall'IA

Bankruptcy Annulment Due to Subsequent Solvency Proof

Numero d'incarto 14.2023.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a company bankrupt based on an unpaid claim, but the debtor appealed, submitting evidence that it had subsequently paid the debt in full, including another previously unsettled invoice, and demonstrated a sufficiently probable solvency by substantially reducing outstanding enforcement actions and certificates of deficit prior to the appeal deadline. The appellate court reasoned that because the appellant satisfied the requirements of the relevant law by proving debt extinguishment and making its solvency plausible through substantial debt reduction and the manager's income capacity, the initial bankruptcy declaration must be annulled.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti dell’istante, anche non posti in esecuzione, prima della scadenza del termine di reclamo. Solvibilità

Parole chiave

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credito nel fallimento prova della solvibilità ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione esecuzione per debiti motivazione nel merito scioglimento della società

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 120 II 393
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article forms the substantive ground for annulling the bankruptcy declaration because the debtor proved the extinction of the debt and verisimilitude of its solvency.

art. 194 cpv. 1 LEF

This article is cited to confirm that the rules of Art. 174 LEF also apply to bankruptcies without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning section to justify placing the litigation costs on the appellant due to their late payments necessitating judicial proceedings.

Art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section for calculating the litigation tax imposed on the appellant in the orders.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.59 · Lugano 3 luglio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1618 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 marzo 2023 dalla

CO 1 __________ contro

RE 1 (rappresentata dal socio gerente __________)

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 31 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 30 marzo 2023, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 3'678.10 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 31 maggio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 31 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal gior­no successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento asserendo di aver pagato i crediti vantati dall’istante. Il 7 giugno 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo ma il 12 giugno, in seguito alla produzione di nuovi documenti, l’ha parzialmente accolta. Il recla­mo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 giugno 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 12 giu­gno.

Presentato il 1° giugno 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo è pure l’*“aggiornamento”* prodotto lo stesso 12 giugno, con i relativi documenti.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1

LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti

valere nel­l’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020 consid. 2.3 e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la reclamante ha provato di aver pagato prima della scadenza del termine di reclamo tutte le pretese dell’istante poste in esecuzione o sfociate in un attestato di carenza di beni (doc. L) e con l’aggiornamento del

12 giugno ha prodotto una conferma della CO 1 (doc. A1) che anche la fattura n. 101318845 indicata tra i crediti fatti valere con l’istanza (v. doc. C), che allora non era ancora stata posta in esecuzione, è stata saldata: il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto (v. sopra consid. 2).

2.2 Essendo i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità del­la reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annulla­mento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato in occasione della reiezione (iniziale)

dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante erano allora pendenti 14 esecuzioni per quasi fr. 13'000.–

complessivi e ben sedici attestati di carenza di beni (ACB) per pressappoco fr. 33'000.– complessivi. Entro il termine di reclamo, la RE 1 ha però dimostrato di aver estinto tutti gli ACB salvo due (n. __________ nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per fr. 7'952.75 e n. __________ verso la Confederazione Svizzera per fr. 1'414.85 [per IVA]) e tutte le esecuzioni tranne tre (n. __________, __________ e __________), ammontanti a poco più di fr. 7'600.–.

Tenuto conto della riduzione dell’indebitamento di oltre fr. 30'000.– in un breve lasso di tempo e della disponibilità e possibilità del socio gerente (grazie ai suoi redditi da lavoro e da immobili per oltre fr- 83'000.– annui (doc. O1-7) di aiutarla a sistemare la sua porta, si può ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).