Creditor v. Health Insurance Debtor (Appealability of Favorable Decision)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a complaint against a lower court's decision which had rejected the creditor's request for the provisional lifting of the opposition to an enforcement order concerning an CHF 853.20 debt for health insurance invoices. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's ruling effectively favored the appellant by maintaining their opposition to the enforcement order, meaning the appellant lacked a concrete interest in challenging a decision that granted them the outcome sought in the initial dispute, despite the lower court's reasoning potentially containing errors regarding the appellant's prior dispute of the invoices.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escussa contro la reiezione dell’istanza. Irricevibilità per carenza d’interesse concreto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked a concrete interest to challenge the decision.
Cited as the general rule for allocating procedural costs based on who loses the case (the appellant being deemed unsuccessful).
Testo completo
Incarto n. 14.2023.57 · Lugano 31 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.69 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 5 aprile 2023 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo *(“opposizione”)* del 22 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 maggio 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di *“fatture LAMal”* di fr. 853.20;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 aprile 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2023;
che statuendo con decisione del 15 maggio 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 170.– complessivi senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’*“opposizione”* del 22 maggio 2023 per contestare due considerandi della decisione impugnata;
che in realtà il Giudice di pace ha, nell’esito, dato ragione alla reclamante, siccome ha respinto l’istanza della CO 1 e confermato che l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo è mantenuta;
che la reclamante non ha quindi alcun interesse concreto a impugnare la decisione che le dà ragione, motivo per cui il reclamo è da considerare irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che infatti è senza rilievo per l’esito della decisione il fatto che il Giudice di pace abbia frainteso le sue osservazioni e abbia scritto che lei non aveva mai contestato le fatture, ciò che pareva d’altronde risultare dagli atti, visto che RE 1 non aveva prodotto la lettera di contestazione del 19 dicembre 2022 con le proprie osservazioni;
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico di RE 1, che ha presentato un ricorso inutile e risulta pertanto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, tenuto conto del fatto che la reclamante non pare avere particolari cognizioni di diritto e ha agito senza l’ausilio di un giurista, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare la tassa di giudizio;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 853.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).