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14.2023.54 • TRAC TI 14.2023.54 Generato dall'IA

Bankruptcy Annulled Due to Post-Petition Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2023.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a company bankrupt following a creditor's request due to non-payment of a debt, but the debtor appealed, claiming the debt had since been settled. The appellate court reviewed the timely appeal and determined, based on evidence showing the payment was successfully credited to the execution office the day before the bankruptcy decree, that the legal prerequisite for maintaining the bankruptcy (extinction of the debt prior to opening proceedings) was met. Consequently, the court upheld the appeal, annulling the bankruptcy declaration and ordering the debtor to bear the costs of both instances because the initial legal action was necessitated by their late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF; Bankruptcy Annulled Due to Post-Petition Debt Settlement: The appellate court reviewed the timely appeal and determined, based on evidence showing the payment was successfully credited to the execution office the day before the bankruptcy decree, that the legal prerequisite for maintaining the bankruptcy (extinction of the debt prior to opening proceedings) was met. Consequently, the court upheld the appeal, annulling the bankruptcy declaration and ordering the debtor to bear the costs of both instances because the initial legal action was necessitated by their late payment.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito gestione del sinistro annullamento del contratto apertura del fallimento spese di mora Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 174 cpv. 1 LEF
Cited to confirm that the decision of the bankruptcy judge can be appealed to the higher judicial authority (the basis for the appeal procedure used).
Art. 251 lett. a CPC
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 142 cpv. 3 CPC
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impu­gnazione è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
Art. 31 LEF
3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Art. 255 lett. a CPC
La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento è stato bonificato sul conto dell’Ufficio già il 9 maggio, ovvero prima della pronuncia del fallimento, e ha permesso l’estinzione del credito dell’istante.
Art. 174 cpv. 2 LEF
3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC
Cited to justify placing the costs of the proceedings on the appellant due to the late payment that necessitated the judicial procedure.
Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This article established the condition (extinction of the debt before the bankruptcy decree) that justified the annulment of the bankruptcy order.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited to confirm that the decision of the bankruptcy judge can be appealed to the higher judicial authority (the basis for the appeal procedure used).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the costs of the proceedings on the appellant due to the late payment that necessitated the judicial procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.54 · Lugano 31 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1625 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 31 marzo 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 31 marzo 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della succursale di Lugano della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'259.76 oltre agl’interessi.

B. All’udienza di discussione del 10 maggio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 26 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’impu­gnazione è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già l’11 maggio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un ordine di pagamento di fr. 6'361.54 dato l’8 maggio 2023 alla Banca __________ a favore della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecu­zione con l’indicazione dell’esecuzione n. __________, che ha poi condotto al fallimento decretato il 10 maggio 2023. La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento è stato bonificato sul conto dell’Ufficio già il 9 maggio, ovvero prima della pronuncia del fallimento, e ha permesso l’estinzione del credito dell’istante. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.

172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di (ultimo) pagamento di venti giorni menzionato sulla comminatoria di fallimento, notificata il 6 febbraio 2023, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).