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14.2023.53 • TRAC TI 14.2023.53 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Due to Pre-Decree Debt Payment

Numero d'incarto 14.2023.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, leading the lower court to declare bankruptcy after the debtor failed to appear at the hearing and did not inform the court of a payment made prior to the hearing date. The appellate court reviewed the timely appeal filed by the debtor, who claimed the debt had been settled, and found documentation confirming that the execution debt was fully paid via bank transfer before the bankruptcy decree was issued. Therefore, as the requirement for debt extinction under the relevant law was met prior to the declaration, the court accepted the appeal, annulled the bankruptcy order, but upheld the costs of the proceedings against the debtor due to the initial late payment that necessitated the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF; Annulment of Bankruptcy Due to Pre-Decree Debt Payment: The appellate court reviewed the timely appeal filed by the debtor, who claimed the debt had been settled, and found documentation confirming that the execution debt was fully paid via bank transfer before the bankruptcy decree was issued. Therefore, as the requirement for debt extinction under the relevant law was met prior to the declaration, the court accepted the appeal, annulled the bankruptcy order, but upheld the costs of the proceedings against the debtor due to the initial late payment that necessitated the legal action.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento spese di mora ricorso di annullamento diritto bancario diritto processuale opposizione tardiva Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The court used this article as the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt had been extinguished before the declaration.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited to justify imposing court costs on the appellant due to the late payment that necessitated judicial proceedings.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with OTLEF articles to calculate the court fee imposed on the appellant.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with OTLEF articles to calculate the court fee imposed on the appellant.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited to confirm the admissibility of the appeal, though the core decision rests on Art. 172 n. 3 LEF.

art. 319 lett. a CPC

Cited to confirm that the appeal is the correct remedy against the first-instance decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.53 · Lugano 26 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.177 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 febbraio 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 maggio 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 27 febbraio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 895.– oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 9 maggio 2023 nessuno è compar­so.

C. Statuendo con decisione del 10 maggio 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento dell’RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

17 maggio 2023 il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 maggio 2023, il termine d’im­pugnazione è scaduto domenica 21 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 15 maggio 2023 (data del tim­bro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca __________ del 14 maggio 2023, da cui risulta che ha pagato fr. 230.50 sul conto della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione già il 21 aprile 2023, indicando quale riferimento il numero dell’esecuzione che ha poi por-tato al fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il versamento è stato accreditato il 24 aprile 2023 sul conto dell’Ufficio a saldo dell’esecuzione dell’istante, ossia ben prima della dichiarazione del fallimento. Nel reclamo l’RE 1 afferma di non capire la decisione impugnata. Il motivo è presto detto: nessuno si è presentato all’udienza del 9 maggio 2023 e la reclamante non ha informato il Pretore dell’avvenuto pagamento, di modo ch’egli non aveva altra scelta se non pronunciare il fallimento.

2.2 Precisato ciò, l’estinzione del credito dell’istante si è comunque verificata prima della pronuncia del fallimento, sicché il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui il fallimento è stato decretato, ciò che ne giustifica l’annulla­mento senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, oltre venti giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 17 dicembre 2022 (doc. A), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anti­cipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 maggio 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 70.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).