Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2023.50 • TRAC TI 14.2023.50 Generato dall'IA

Appeal Against Executive Warrant for Unpaid Social Security Contributions Dismissed

Numero d'incarto 14.2023.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a lower court's decision which definitively upheld the rejection of their opposition to an executive warrant demanding payment of CHF 24,306.70 from a cantonal compensation fund, a debt stemming from the individual's liability as an officer for unpaid company social security contributions based on a prior definitive ruling. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant's request for a stay of proceedings, based on the pending calculation of the final debt amount in a separate bankruptcy proceeding, introduced new facts and arguments that should have been raised below, and furthermore, the prior ruling establishing the liability amount was final and its outcome was not dependent on the bankruptcy proceedings, as any potential overpayment could be reconciled later.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pretesa della cassa di compensazione contro l’organo della datrice di lavoro che non ha trattenuto i contributi paritetici. Sospensione della causa

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità previdenziale procedura di fallimento debito di contributi opposizione revoca di prestazioni sociali mandato di perquisizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 LAVS
24'306.70, indicando quale causa del credito: *“Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla dittaPI 1, come da decisione del 15.04.2022”*;
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 126 CPC
che non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le allegazioni di fatti, i documenti prodotti, così come la domanda di sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC sono nuovi e quindi irricevibili;
Art. 52 cpv. 2 LAVS
che, certo, la responsabilità dell’organo è sussidiaria rispetto a quel­la della società (art. 52 cpv. 2 LAVS);
Art. 78 LPGA
52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, HAVE 2009, pag.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs follow the outcome of the decision, based on the insolvency of the appeal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the legal basis for setting the fee for the present judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2023.50 · Lugano 20 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1028 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 febbraio 2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 aprile 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e in

diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'306.70, indicando quale causa del credito: *“Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla dittaPI 1, come da decisione del 15.04.2022”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito RE 1 non ha formulato osservazioni all’istanza;

che

statuendo con decisione del 17 aprile 2023, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2023 per ottenere la sospensione della causa;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 29 aprile 2023 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a RE 1 il 21 aprile 2023, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella decisione impugnata il Pretore ha esposto che la decisione definitiva del

15 aprile 2022 – con cui RE 1, nella sua qualità di organo della PI 1, è stato condannato a pagare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 24'306.70 quale risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati dalla società per gli anni 2020 e 2021 – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza;

che nel reclamo RE 1 allega che nel fallimento della PI 1 i calcoli corretti del dovuto non sono an-cora stati confermati dall’Ufficio dei fallimenti, i conteggi precisi es-sendo tutt’ora in fase d’allestimento, sicché chiede di *“sospendere* *i termini”* per permettere l’accertamento del reale importo dovuto;

che non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le allegazioni di fatti, i documenti prodotti, così come la domanda di sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC sono nuovi e quindi irricevibili;

che non è così possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia;

che ad ogni modo la decisione del Pretore è corretta poiché la de­cisione del 15 aprile 2022 prodotta dall’istante quale titolo di rigetto non è stata impugnata e il suo risultato non cambierà in base al­l’esito della procedura di fallimento della PI 1;

che, in effetti, in tale procedura verrà solo stabilita la pretesa della Cassa nei confronti della società fallita e non verso il reclamante, il cui debito, come visto, è già stato accertato definitivamente con la decisione del 15 aprile 2022, la quale vincola il giudice del rigetto e questa Camera;

che, certo, la responsabilità dell’organo è sussidiaria rispetto a quel­la della società (art. 52 cpv. 2 LAVS);

che l’obbligo di risarcimento dell’organo sorge tuttavia di regola con il rilascio di un attestato di carenza di beni a carico della società o con l’apertura del suo fallimento (DTF 141 V 487 consid. 2.2 pag. 489 e i rinvii; Mélanie Fretz [La responsabilité selon l‘art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, HAVE 2009, pag. 245] ritiene però che il momento determinante sia quello in cui la cassa è informata della propria collocazione);

che nel caso in esame l’escutente procede per farsi risarcire il dan­no corrispondente a cinque acconti per contributi paritetici rimasti scoperti nel periodo dal 2020 al 2021 in seguito all’insolvenza del­la PI 1 accertata da un attestato di carenza di beni (doc. B);

che il presupposto della sussidiarietà risulta quindi appurato dalla stessa decisione della Cassa, ciò che vincola questa Camera;

che se la Cassa dovesse percepire un dividendo nella procedura fallimentare per pretese il cui risarcimento è oggetto della presen­te procedura, essa ridurrà a debita concorrenza il debito di RE 1 nei confronti della Cassa;

che se a quel momento egli avrà già versato quanto da lui dovuto, potrà chiedere alla Cassa la rifusione del dividendo percepito in doppio;

che non si giustifica pertanto una sospensione della causa di rigetto secondo l’art.

126 CPC perché l’esito della decisione impugnata non dipende da quello della procedura di fallimento della PI 1;

che non s’intravvedono neppure motivi di opportunità poiché compensazioni o restituzioni in caso di un eventuale saldo a favore del reclamante sono garantite;

che non si pongono infatti seriamente problemi di solvibilità per la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 6.1);

che non sono quindi date le condizioni – alquanto restrittive (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023, consid. 7.1 con rinvii) – per una sospensione della causa in esame;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'306.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).