Enforcement Proceedings Upheld Despite Claim of Sufficient Funds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested the final rejection of opposition to fifty-two enforcement proceedings initiated by the Canton, claiming non-receipt of payment statements and questioning the unpaid status of the cited debts, while asserting that funds from administered rental income and a personal postal account were sufficient to cover the claims. The court rejected the appeals because the appellant failed to provide clear, unequivocal documentation proving actual payment or extinction of the enforced credits, as required by law, and merely citing the existence of sufficient funds is insufficient to overturn the enforcement proceedings, leaving the underlying debts valid until actual payment is demonstrated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 LEF, Art. 12 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Enforcement Proceedings Upheld Despite Claim of Sufficient Funds: The court rejected the appeals because the appellant failed to provide clear, unequivocal documentation proving actual payment or extinction of the enforced credits, as required by law, and merely citing the existence of sufficient funds is insufficient to overturn the enforcement proceedings, leaving the underlying debts valid until actual payment is demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited to determine that the court costs follow the event of the case (the losing party must pay).
This article, along with Art. 48 OTLEF, was cited for establishing the amount of court costs.
This article was cited, along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF, for establishing the amount of court costs.
This article was cited to explain how the appellant could extinguish the debts by paying the execution office.
This article was cited as the basis for rejecting the appeal because the appellant failed to prove the payment of the debt.
Testo completo
RE 1 Incarto n. 14.2023.41 · Lugano 29 settembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cinquantadue cause SO.2022.145/156/160/162/164/166/168/181-202/206/233-251/264/269/271 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze del 14 novembre 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro
RE 1
giudicando sui reclami presentati da RE 1 l’8 e 17 aprile 2023 contro le decisioni emesse tra il 20 marzo e l’11 aprile 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in ambedue i reclami RE 1 contesta le decisioni del Giudice di pace (di cui allega un solo esemplare al primo ricorso e nessuno al secondo) allegando di non aver mai ricevuto *“alcun estratto di quanto pagato”* e dichiarando di mal capire perché le *“posizioni citate”* non sono state onorate;
ch’egli pare misconoscere che spettava a lui dimostrare il pagamento o l’estinzione dei crediti posti in esecuzione con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c, consid. 7.1, con rimandi);
che *“in aggiunta”* il reclamante asserisce che presso la sede di Locarno dell’UE sono depositate le pigioni incassate dall’amministrazione coatta, a suo dire certamente sufficienti al pagamento delle somme poste in esecuzione;
ch’egli non produce però alcun documento a sostegno delle sue affermazioni, le quali non possono pertanto ritenersi comprovate nel senso dell’art. 81 LEF;
che del resto è dubbio che il ricavo realizzato dalla sede di Locarno possa essere impiegato per pagare esecuzioni gestite dalla sede di Lugano, specie perché le esecuzioni in corso a Locarno risultano tutte tendere alla realizzazione di pegni immobiliari, sicché il prodotto delle pigioni può servire solo al pagamento dei creditori ipotecari;
che infine – afferma il reclamante – il saldo del suo conto postale basta certamente a pagare i crediti fatti valere dall’istante;
che secondo il citato art. 81 LEF l’istanza di rigetto può essere respinta solo se l’escusso ha provato di aver effettivamente pagato il credito posto in esecuzione, non bastando la sola esistenza di disponibilità sufficienti a tale scopo;
che nulla impedisce del resto al reclamante di far capo al suo conto postale in ogni tempo per versare su quello dell’UE o presso i suoi sportelli la somma necessaria a pagare tutti i debiti in questione (indicando precisamente il numero delle relative esecuzioni), ciò che ne determinerà l’estinzione (art. 12 cpv. 2 LEF);
che nel frattempo i reclami vanno respinti;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problemi di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 19'150.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I reclami sono respinti.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).