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14.2023.4 • TRAC TI 14.2023.4 Generato dall'IA

Creditor's Appeal on Timeliness of Objection Rejection Inadmissible Due to Deemed Service

Numero d'incarto 14.2023.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings against a debtor for an amount exceeding CHF 207,000, prompting the debtor to file an objection, after which the creditor requested the provisional rejection of the objection, which the lower court granted, imposing costs and compensation on the creditor, who subsequently filed a complaint asserting they had not received the lower court's decision or related case documents. The reviewing court determined that the complaint was filed late because, under the relevant procedural rules, notification of the decision was deemed effective on the seventh day following an unsuccessful registered mail attempt on December 2, 2022, meaning the ten-day appeal period, extended due to the Christmas holidays, expired on January 4, 2023, rendering the January 17, 2023, filing inadmissible, especially since the claimant, having initiated the prior proceedings, should have expected judicial notifications, even though they had arranged for a general hold on mail delivery.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 31 LEF, Art. 63 LEF; Creditor's Appeal on Timeliness of Objection Rejection Inadmissible Due to Deemed Service: The reviewing court determined that the complaint was filed late because, under the relevant procedural rules, notification of the decision was deemed effective on the seventh day following an unsuccessful registered mail attempt on December 2, 2022, meaning the ten-day appeal period, extended due to the Christmas holidays, expired on January 4, 2023, rendering the January 17, 2023, filing inadmissible, especially since the claimant, having initiated the prior proceedings, should have expected judicial notifications, even though they had arranged for a general hold on mail delivery.

Parole chiave

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atto tardivo opposizione tardiva censure procedurali notificazione della decisione comminatoria di fallimento termine di controllo Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo. Finzione di notifica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 149
Federal Supreme Court Ruling on Appeal Deadlines in Debt Enforcement Proceedings
DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 123 III 493
a CPC di notifica dell’atto raccomandato il settimo giorno di giacenza postale vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale (DTF 123 III 493, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose the procedural costs of the appeal on the losing party (the appellant).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to establish the amount of the procedural costs levied for the appeal judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.4 · Lugano 21 giugno 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.5342 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 novembre 2022 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 17 gennaio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 207'747.01 complessivi oltre agli interessi di mora;

che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che all’udienza del 1° dicembre 2022 si è presentata solo la convenuta;

che statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore della convenuta;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 17 gennaio 2023 per comunicare *“come informativa”* di non avere ricevuto la convocazione né gli atti della causa;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che in concreto la decisione va reputata notificata alla RE 1 già il 9 dicembre 2022, ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), avvenuto il 2 dicembre 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.__________, act. VII);

che il

termine d’impugnazione di dieci giorni è pertanto scaduto martedì 19 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023:

art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024;

che presentato solo il 17 gennaio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è ovviamente tardivo e pertanto irricevibile;

che la reclamante si avvale invero implicitamente di non aver ricevuto la decisione impugnata, senza però spiegare né come né quando ne ha avuto conoscenza;

che giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC citato in precedenza, in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttu­oso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazio­ne (art. 138 cpv.

3 lett. a CPC);

che nella fattispecie la RE 1 doveva all’evidenza aspettarsi sia la convocazione all’udienza sia gli altri atti giudiziari, compresa la decisione impugnata, avendo lei stessa adito la Pretura con l’istanza di rigetto dell’opposizione (sen­tenze della CEF 14.2017.15 del 17 marzo 2017 e 14.2017.119 del 16 novembre 2017);

che non è di rilievo il prolungamento dei termini di giacenza postale disposto dalla reclamante medesima per tutti gli atti giudiziari inviatile (citazione all’udienza, verbale d’udienza e sentenza, act. V-VII);

che infatti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC di notifica dell’atto raccomandato il settimo giorno di giacenza postale vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale (DTF 123 III 493, consid. 1; sentenza della CEF 14.2018.106 del 2 maggio 20219 consid. 3 e i rinvii), poiché il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge;

che di conseguenza la censura implicita di mancata notifica degli atti giudiziari va respinta e l’irricevibilità del reclamo confermata;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni che non è quindi incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 207'747.01, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).